Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

5 Cantoni514 e 2 organizzazioni515 respingono la modifica. La prova a titolo cautelare, spesso una perizia, è a carico del contribuente, che non può recuperare in tutto o in parte le spese presso il convenuto, poiché non si tratta di un processo. Non vi è alcuna possibilità di rifiuto se la causa non ha possibilità di successo. La giurisprudenza del Tribunale federale pone limiti giustificati.

5.24 Art. 125 lett. b

2 organizzazioni516 approvano la modifica. Un partecipante517 chiede di limitarne il campo di applicazione ai casi di tutela giurisdizionale collettiva mediante il cumulo di azioni, in particolare per i danni di massa, secondo quanto indicato nel rapporto esplicativo.

4 Cantoni518, un partito519 e 4 organizzazioni520 vi si oppongono sostenendo che il giudice deve essere libero di decidere se disgiungere la causa. Inoltre la causa è disgiunta soltanto se in questo modo il processo è semplificato. La condizione che è stata aggiunta è dunque inutile. Disgiungere le cause per condurre un solo procedimento che fungerà da modello per tutte le altre cause dovrebbe essere sempre possibile.

5.25 Art. 127 cpv. 1

Un’organizzazione521 approva la proposta. Il messaggio dovrebbe precisare se e come il rifiuto della rimessione della causa può essere contestato522.

5 Cantoni523 e 5 organizzazioni524 approvano l’intenzione o non respingono esplicitamente la modifica ma esprimono alcune riserve sulla proposta vista come fonte di complicazioni e di incertezze che possono allungare il procedimento. Il giudice competente andrebbe indicato nella legge o da un’autorità designata a tale scopo. Qual è la procedura che disciplina lo scambio di opinioni? Quali sono i motivi materiali e chi decide in caso di disaccordo? E infine il giudice deve attivamente informarsi in merito ai procedimenti pendenti presso altri giudici? Un partecipante525 propone di limitare la modifica alle azioni collettive e di continuare ad applicare il diritto attuale a tutte le altre causa. Un altro526 chiede di riflettere sull’opportunità della rimessione oltre i confini linguistici.

6 Cantoni527 e 4 organizzazioni528 respingono la proposta sottolineando anche le difficoltà d’applicazione e le incertezze della disposizione. Sono respinte529 la rimessione senza il consenso del giudice o la rimessione a un giudice successivamente adito oppure sono sollevati a tale riguardo una serie di problemi: come definire il giudice destinatario della rimessione? Il rifiuto per motivi materiali può essere contestato?

Per un partecipante530 dovrebbe essere il giudice che rimette la causa a fornire una motivazione e non il giudice che si oppone alla rimessione. Un altro531 sostiene che il giudice cui è

514 LU, OW, UR, VS, ZH

515 ASA, Swico

516 SDRCA, SGAV

517 SZ

518 BE, BL, BS, ZH

519 pvl

520 ASM, CP, UNIBE, WalderWyss

521 SDRCA

522 SDRCA

523 BE, BL, LU, SH, VD

524 BezGer Kulm, Bisegger, OGer SH, SGAV, SLAW

525 OGer SH

526 Bisegger

527 BS, OW, SG, UR, ZG, ZH

528 ASM, CP, UNIL, WalderWyss

529 WalderWyss

530 OGer SH

531 UNIL