Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

le direttive impartite da tale servizio. Infine la regola potrebbe creare disparità di trattamento a seconda dell’organizzazione interna dell’impresa.

Alcuni partecipanti564 propongono di cancellare la lettera b oppure la criticano poiché ritengono sufficiente la condizione di cui alla lettera a cioè l’attività specifica all’esercizio della professione di avvocato e i requisiti relativi alla qualità del servizio giuridico non sono pertinenti per il dovere di collaborare.

Un partecipante565 propone di includere i giuristi delle assicurazioni di protezione giuridica, anch’essi in contatto con i clienti con cui hanno un rapporto simile a quello tra un avvocato e i suoi clienti.

Nel testo francese dovrebbe essere utilizzato il termine «typique» al posto di «spécifique»566. Le nozioni di «parties» e di «tiers» dovrebbero essere definite nel messaggio567.

5.29 Art. 177

2 Cantoni568 e 11 organizzazioni569 approvano la disposizione. La perizia privata ha un ruolo importante nella pratica, in particolare nelle controversie commerciali o immobiliari. Questa modifica permette al giudice di valutare liberamente il valore probatorio della perizia piuttosto di non poterla accettare come mezzo di prova.

5 Cantoni570, un partito571 e 6 organizzazioni572 bocciano la disposizione. La valutazione del valore probatorio della perizia privata pone diversi problemi, soprattutto per il fatto che l’esperto agisce su mandato di una parte, il che crea una grave incertezza giuridica e rischia di costare molti sforzi al giudice che magari alla fine decide di scartarla come prova. La situazione è più chiara se si decide di non considerare a priori la perizia privata come un atto del processo. Ha valore come dichiarazione di parte molto circostanziata, è sottoposta alla valutazione del giudice e può anche inficiare la perizia di un giudice. Inoltre, dal momento che la perizia privata è costosa, la disposizione creerebbe una disparità a secondo dei mezzi finanziari delle parti e accentuerebbe lo squilibrio nelle controversie dove una delle parti ha una posizione più debole (locatari e locatori, assicurazione per la perdita di guadagno e assicurato). Il valore probatorio della perizia potrà essere stabilito soltanto valutandone il contenuto, il che sarà molto complesso per un giudice privo di conoscenze specifiche nella materia. L’altra parte non avrà dunque altra scelta che presentare a sua volta una perizia privata. Ma se ciascuna parte produce una perizia privata, il processo rischia di trasformarsi in una battaglia a colpi di perizie private.

Sono proposte alternative più restrittive. Un partecipante573 suggerisce di considerare la perizia privata come prova (e non come un atto) solo nei casi in cui la prova non può essere prodotta in altro modo o per controbilanciare una perizia del tribunale. Altri partecipanti574 propongono di accettare la perizia privata come prova solamente se le parti vi acconsentono o la commissionano di comune accordo: in questo caso la posizione dell’esperto è più neutra.

Un partecipante575 propone un’altra sistematica (art. 189bis). Nel messaggio si dovrebbe precisare la possibilità di citare l’esperto privato come testimone576.

564 BL, BS; ASM

565 ASA

566 WalderWyss

567 BS

568 AG, SG

569 AG ZICC, Bisegger, FSA, HEV, Kinderanwaltschaft, SGAV, SLAW, UBS, UNIBAS, USAM, WalderWyss

570 BL, SZ, TG, VS, ZH

571 pvl

572 ASLOCA, BezGer Kulm, CP, Meier, UNIBE, Zürcher

573 Meier

574 SG, SZ; ASA

575 SG

576 WalderWyss