Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

5.30 Art. 198 cpv. 1 lett. f e i, e 2

La menzione dell’articolo 7 al capoverso 1 lettera f è accolta favorevolmente da un Cantone577 e 4 organizzazioni578.

5 Cantoni579, un partito580 e 17 organizzazioni581 approvano la modifica proposta al capoverso 1 lettera f e al capoverso 2 concernente le controversie di cui agli articoli 5 e 6 CPC. Questa misura sgrava i giudici e risponde a un’esigenza pratica, inoltre chiarisce la competenza del giudice di pace582. L’autorità di conciliazione può tuttavia avere delle difficoltà a presentare una transazione equilibrata in cause complesse inerenti la proprietà intellettuale il cui esito è difficile da prevedere, inoltre la possibilità di intentare più facilmente un’azione giudiziaria comporterà un aumento delle domande con conseguente sovraccarico di queste autorità583. Il progetto potrebbe eventualmente riservare la regola alle controversie per le quali è modificata e voluta, come le questioni concernenti il diritto d’autore, ed escluderla per altre come le cause sottoposte alla procedura sommaria o la designazione di un controllore speciale584.

Due partecipanti propongono di disciplinare il problema dell’interruzione della prescrizione all’articolo 135 del Codice delle obbligazioni (CO), o perché respingono la proposta dell’avamprogetto585 o perché la integrano nella modifica proposta586, integrazione che reputano necessaria per non obbligare il creditore ad intentare una «pseudo azione».

Alcuni propongono di aggiungere l’articolo 7587 o l’articolo 8588 CPC al capoverso 2.

2 Cantoni589 e un’organizzazione590 respingono la modifica del capoverso 1 lettera f e del capoverso 2. Un partecipante591 respinge la modifica solamente in relazione all’articolo 5 sostenendo che per l’autorità di conciliazione sarebbe complicato conciliare o giudicare, nei casi di sua competenza, in materie che non conosce bene. Sarebbe meglio prevedere la conciliazione dinnanzi all’istanza unica592. Inoltre non è giustificato prevedere una conciliazione solamente per permettere al creditore di interrompere la prescrizione593.

Un partecipante594 chiede di chiarire se la scelta della conciliazione può essere fatta diverse volte e se la disposizione ha effetti nelle vertenze di carattere internazionale.

Il capoverso 2 dovrebbe figurare all’articolo 199595 e può essere formulato in modo più semplice596.

577 LU

578 ASM, SDRCA, SGAV, SVFV

579 AG, BS, LU, SG, ZH

580 pvl

581 AG ZICC, ASM, Bergamin, Bisegger, Friedensrichter ZH, FSA, HGer AG, Lenz&Staehelin, OGer SH, SGAV, Suisseculture, SVFV, SVRH, TCS, UBS, UNIBAS, UNIL

582 Friedensrichter ZH

583 BS

584 OGer SH

585 OGer SH

586 SG, ZH; SVRH

587 Bisegger, JBVD

588 AG ZICC

589 GE, OW

590 SDRCA

591 BL

592 GE

593 SDRCA

594 UBS

595 Bergamin; CSP

596 Bergamin