Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati

Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

5.31 Art. 206 cpv. 4

10 Cantoni597 e 10 organizzazioni598 approvano la proposta in quanto rafforza l’obbligo di comparire e i casi sono frequenti in particolare quando la conciliazione è gratuita. È accolto con favore il fatto che non sono più richiesti requisiti aggiuntivi. Un partecipante599 chiede di portare la multa a 2000 franchi.

Un partito600 e 6 organizzazioni601 respingono la proposta ritenendola inutile e sostenendo che il diritto vigente (art. 128 e 206 CPC) è sufficiente. Le mancate comparizioni alle udienze non sono frequenti e non necessitano di una disposizione. Occorrerebbe almeno limitare la regola ai casi di abuso602.

Per un partecipante603 la regola è insufficiente: se il convenuto annuncia subito che non comparirà, l’autorità dovrebbe poter rinunciare all’udienza. Un altro partecipante604 ritiene che la multa non è una buona soluzione: bisognerebbe obbligare la parte morosa a indennizzare l’altra parte per le spese sostenute, eventualmente sotto forma di un importo forfettario.

Sarebbe opportuno precisare che solamente la mancata comparizione ingiustificata è punita con la multa605 al fine di tener conto ad esempio della situazione del convenuto che ha a che fare con un attore querulomane. Il ricorso contro una simile multa deve essere disciplinato606 e il gratuito patrocinio previsto va regolato secondo quanto prescritto all’articolo 113 CPC607. Una possibilità per agevolare il completamento della procedura di conciliazione sarebbe permettere all’autorità di riconvocare le parti608.

Sotto il profilo della sistematica, si dovrebbe esaminare l’eventualità di inserire la disposizione all’articolo 128 o 204 CPC609. Il testo di legge dovrebbe precisare, come indicato nel rapporto esplicativo, che la sanzione interviene se la parte non compare personalmente e non si fa rappresentare quando può farlo610. La diffida preventiva dovrebbe parimenti figurare nel testo di legge611.

5.32 Art. 209 cpv. 4

Un Cantone612 e 3 organizzazioni613 approvano espressamente la modifica.

Secondo due partecipanti614 la disposizione dovrebbe precisare che si tratta di termini di natura procedurale e non materiale.

5.33 Art. 210 cpv. 1 e lett. c

12 Cantoni615, un partito616 e 9 organizzazioni617 approvano la proposta. Viene apprezzata la possibilità di concludere il processo in modo semplice ed efficace, in particolare in certi settori

597 BS, GE, LU, NE, SG, SH, SO, SZ, TI, ZH

598 ASA, Friedensrichter ZH, HEV, OGer SH, SDRCA, SGAV, SVFV, UBS, UNIBAS, UNIL

599 SZ

600 pvl

601 ASLOCA, CP, FSA, JBVD, MV Zürich, WalderWyss

602 JBVD

603 NE

604 WalderWyss

605 ASA, UBS

606 LU; ASLOCA, MV Zürich

607 ASLOCA, MV Zürich

608 GE

609 LU

610 SDRCA

611 UNIBAS

612 SG

613 SGAV, UNIBAS, UNIL

614 SGAV, UNIBAS

615 AG, AR, BL, BS, FR, GE, LU, OW, SG, SH, SZ, VS

616 pvl

617 ACSI, ASLOCA, DCS, FRC, Friedensrichter ZH, Meier, OGer SH, SVFV, WalderWyss