Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine
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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005
come il diritto del lavoro. Alcuni partecipanti618 propongono di innalzare il limite o addirittura di non prevederne alcuno nelle controversie in materia di diritto d’autore619. È rilevata anche la difficoltà per una parte non rappresentata da un avvocato di valutare l’adeguatezza della proposta620: tale difficoltà è aggravata sotto il profilo finanziario dalla modifica proposta. Da un altro punto di vista l’aumento è condivisibile poiché una parte può rifiutare la proposta senza indicarne i motivi. Di conseguenza la complessità in generale non aumenta nell’ambito di tali valori litigiosi. Anche una soluzione federale unificata è considerata più opportuna621 rispetto a una delega di competenze ai Cantoni.
Alcuni partecipanti622 approvano la modifica con riserva in quanto in diversi Cantoni i giudici di pace, che fungono da autorità di conciliazione, non sono professionisti e la procedura di conciliazione non è disciplinata per cui i principi procedurali spesso non sono rispettati.
2 Cantoni623 e un’organizzazione624 respingono la proposta sostenendo che la procedura di conciliazione non è idonea per giudicare le cause con un valore litigioso più elevato, in particolare per quanto riguarda le prove. Inoltre non ne è neppure comprovata la necessità in quanto la proposta di giudizio è poco utilizzata, in particolare nell’ambito del diritto di locazione. Secondo alcuni partecipanti625 raddoppiare il limite non aiuta: o si mantiene il diritto vigente oppure si elimina completamente il limite massimo.
5.34 Art. 224, al. 1 et 2bis
5 Cantoni626, un partito627 e 6 organizzazioni628 approvano l’estensione dell’azione riconvenzionale proposta al capoverso 1 in quanto deve essere possibile far valere una pretesa materialmente connessa a prescindere dal fatto che si applichi la procedura ordinaria o quella semplificata. Ciò serve all’economia processuale. Un partecipante629 ammette questa estensione solamente se la procedura applicabile dipende unicamente dal valore litigioso.
4 Cantoni630 e 4 organizzazioni631 bocciano il principio dell’estensione dell’azione riconvenzionale così come viene proposta. Alcuni632 criticano il fatto che la disposizione confermi la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui, in caso di azione parziale, è ammissibile una domanda riconvenzionale d’accertamento negativo per l’intera pretesa: non dovrebbe essere possibile sottrarre un’azione parziale alla procedura semplificata ricorrendo a una domanda riconvenzionale solamente in base al valore litigioso. Un partecipante633 propone di ammettere la domanda riconvenzionale solamente se la domanda principale è sottoposta alla procedura ordinaria o se l’attore iniziale accetta la domanda riconvenzionale: la domanda riconvenzionale è quindi sottoposta alla procedura applicabile alla domanda principale.
618 DCS, WalderWyss
619 Suisseculture
620 Meier
621 SVFV
622 BS; ASM
623 SO, TG
624 HEV
625 OSP, SDRCA
626 AG, BE, BL, LU, SH
627 pvl
628 Bisegger, FSA, JBVD, HGer AG, SVRH, UNIL
629 SGAV
630 BS, OW, SZ, ZH
631 ASM, CSP, HGer AG, OGer SH
632 BS, SZ; ASM, UNIBAS
633 CSP