Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

Un partecipante673 disapprova la possibilità di sospendere l’esecuzione. Un altro674 condivide il principio di esecutività posto nel primo periodo ma respinge l’esecuzione durante il termine per la redazione della motivazione e un altro675 ancora vede una contraddizione con il primo periodo che pone il principio di esecutività senza condizioni. Infine andrebbero previste le condizioni e dovrebbero essere quelle applicabili ai provvedimenti cautelari676.

3 Cantoni677 e 3 organizzazioni678 disapprovano la possibilità di eseguire la decisione notificata senza motivazione. La modifica non offre alcun vantaggio, inoltre questa norma non si armonizza con quella di cui all’articolo 315 capoverso 1 CPC che sospende l’esecuzione nel momento in cui è stato presentato l’appello, e neppure con gli articoli 325 e 336 CPC. La disposizione proposta obbliga, in determinate circostanze, la parte soccombente a subire perdite patrimoniali o, nel caso di una persona giuridica, ad andare in fallimento sulla base di una decisione non motivata che sarà forse invalidata, senza garanzia che il danno venga riparato. Inoltre, l’iter del procedimento tra la notificazione della decisione e la sua motivazione non è chiaro, in particolare i mezzi d’impugnazione a disposizione. L’esecuzione anticipata, pronunciata dal giudice di prima istanza, non è necessaria se la decisione è già esecutoria e la parte avrà difficoltà a giustificare il suo interesse679. La disposizione è criticata anche perché comporta un volume di lavoro supplementare per i giudici680.

Un partecipante681 propone di prevedere sempre la sospensione dell’esecuzione per legge e la possibilità per le parti di chiedere l’esecuzione anticipata.

Secondo un partecipante682, si dovrebbero definire la natura della decisione (decisione o disposizione ordinatoria processuale), l’obbligo di motivarla e la possibilità di impugnarla mediante appello o ricorso.

La situazione è problematica per quanto concerne le decisioni impugnabili con appello perché quest’ultimo solitamente ha effetto sospensivo683. Dovrebbe risultare chiaro dal testo legislativo che la disposizione non si applica alle decisioni impugnabili con un ricorso provvisto di effetto sospensivo684, come indicato nel rapporto esplicativo, e dovrebbe esplicitare tale limite685.

La disposizione è criticata686 anche perché il testo è confuso e scritto male, in linea di massima una decisione non è esecutiva fino allo scadere del termine di ricorso mentre il testo di legge utilizza i termini «esecutiva» e «anticiparne….l’esecuzione» e non è coerente con l’articolo 236 capoverso 4 AP-CPC. Il giudice competente per la decisione dovrebbe essere indicato nel testo di legge: se si tratta del giudice di prima istanza, non potrà essere considerato imparziale per quanto concerne le sue decisioni687.

Infine, la domanda non dovrebbe essere solamente ammessa durante il termine previsto per la motivazione ma finché tale motivazione non viene effettivamente consegnata688.

673 BezGer Kulm

674 SG

675 SGAV

676 UBS

677 OW, TI, ZH

678 ASM, BezGer Kulm, SVC

679 TI

680 FR

681 BezGer Kulm

682 BS

683 SG, ZH; JBVD, UNIBE, UNIL

684 SGAV, UNIBE

685 ZH; pvl

686 BS, SG; ASM, UNIBE

687 UNIBE

688 WalderWyss