Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

5.37 Art. 241 cpv. 4

2 Cantoni689 e 4 organizzazioni690 approvano la modifica proposta.

4 Cantoni691 e 3 organizzazioni692 respingono la modifica in quanto non vi è motivo di derogare alla giurisprudenza del Tribunale federale. Inoltre il miglioramento non è tangibile e la possibilità di revisione, attualmente disponibile, è sufficiente. Il termine di revisione è più lungo e i vizi formali potrebbero essere fatti valere davanti alla stessa istanza. Le carenze della situazione attuale, dovute ai motivi limitati e alla mancanza di effetto devolutivo, non sono determinanti. Un nuovo rimedio giuridico rimanda la fine del processo e l’esecuzione di una transazione, inoltre la relazione con le possibilità di revisione non è chiara. Non è neppure auspicabile combinare due rimedi giuridici. Un partecipante693 ritiene molto più urgente disciplinare la questione all’articolo 242 CPC e approverebbe una normativa anche per questa disposizione. Un altro694 propone di indicare all’articolo 328 capoverso 1 lettera c i motivi di revisione possibili in questo caso, diversi dai vizi della volontà, indicati dal Tribunale federale.

Alcuni partecipanti695 chiedono una regola simile per la procedura di conciliazione (art. 208 CPC) o all’articolo 242.

È messa in dubbio l’adeguatezza del ricorso come rimedio giuridico696, visto il divieto assoluto di allegare nuovi fatti e produrre nuovi mezzi di prova.

Sotto il profilo terminologico, utilizzare il termine «decisione di stralcio» contraddice la denominazione della rubrica 6 «Clôture de la procédure sans décision» (Fine del procedimento senza decisione del giudice)697. Un partecipante698 propone di cambiare nel testo italiano il termine «ricorso» con «reclamo» in quanto si tratta del termine corretto.

5.38 Art. 243 cpv. 3

2 Cantoni699 e 2 organizzazioni700 approvano il principio della modifica. Un partecipante701 propone una deroga che preveda l’applicazione dell’articolo 247 nel caso in cui alla pretesa per sua natura sia applicabile la procedura semplificata.

2 organizzazioni702 ritengono che la procedura semplificata possa essere applicata dal tribunale commerciale.

Sotto il profilo della formulazione e della sistematica, un partecipante703 propone di disciplinare la questione o agli articoli 5, 6 e 8, o all’articolo 243 e non in due punti contemporaneamente. Una proposta704 consiste nell’includere l’articolo 6 nell’elenco di cui all’articolo 243 capoverso 3 AP-CPC e di prevedere l’applicazione della procedura ordinaria nel testo di legge. Questa proposta va letta insieme al parere espresso sull’articolo 6 capoverso 7 AP-CPC che chiede di mantenere la competenza del tribunale commerciale (cfr. n. 5.3). Un partecipante705 fa una proposta simile, ma vorrebbe mantenere la competenza del tribunale commerciale e

689 AG, BS

690 ASM, BezGer Kulm, SDRCA, Friedensrichter ZH

691 BL, LU, SG, TI

692 CP, SGAV, UNIBE

693 SG

694 UNIBE

695 AG, BS, SG; ASM, BezGer Kulm

696 AG

697 BS, SG

698 TI

699 AG, SG

700 CSP, HGer AG

701 CSP

702 Anwälte ZH, WalderWyss

703 UBS

704 AG, SG; HGer AG

705 SVRH