Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine
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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005
Occorre una disposizione sui ricorsi in linea di massima esclusi nella prassi attuale722. Si dovrebbe verificare se un ricorso senza notificazione alla controparte è possibile723. La non notificazione da parte dell’autorità di ricorso richiede una regola specifica724. Le vertenze giudicate in istanza cantonale unica andrebbero escluse non essendo possibile il ricorso al Tribunale federale725. Andrebbe definito il momento fino al quale si può depositare la richiesta726 che dovrebbe coincidere con quello della domanda di provvedimenti cautelari727 o poco dopo la decisione728, a seconda dei pareri. La notificazione della decisione di ricorso al convenuto e il momento di detta notificazione dovrebbero essere disciplinati, come anche il fatto che la procedura di ricorso si svolge senza la partecipazione del convenuto729.
Il messaggio dovrebbe indicare che la regola non vale per le procedure dinnanzi al tribunale commerciale poiché il ricorso al Tribunale federale è escluso730. Andrebbe prevista un’eccezione per il diritto di famiglia poiché in queste procedure le parti vengono a conoscenza di tutto rapidamente dopo l’adizione del giudice731.
La natura della decisione e il tipo di ricorso cui essa è sottoposta sollevano una serie di domande732. A livello terminologico, se la richiesta è direttamente respinta, la decisione può essere impugnata anche mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) e non esclusivamente mediante un ricorso come indicato nel testo di legge733.
5.42 Art. 266 lett. a
2 organizzazioni734 approvano espressamente la modifica proposta, mentre una735 non l’approva sostenendo che la stessa regola dovrebbe valere per tutti.
5.43 Art. 295 cpv. 2
8 Cantoni736, un partito737 e 4 organizzazioni738 approvano la modifica in quanto elimina un’incertezza creata dalla giurisprudenza del Tribunale federale e inoltre disciplina adeguatamente le azioni di mantenimento dei figli maggiorenni.
Un Cantone739 respinge la modifica proposta.
Il testo di legge dovrebbe indicare espressamente che il principio inquisitorio (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC) non si applica ai figli maggiorenni, a beneficio dell’articolo 247 CPC740 in quanto, oltre all’obbligo ampliato di interpello, si dovrebbe applicare anche il principio inquisitorio sociale di cui al capoverso 2741.
A livello redazionale, si sarebbe potuto integrare la modifica nel capoverso vigente piuttosto che aggiungerne uno nuovo742.
722 BE, FR; Bisegger, UNIBE, WalderWyss
723 AG
724 SGAV
725 SVRH
726 AG; HGer AG
727 SG; OGer SH
728 WalderWyss
729 BL
730 AG
731 BE
732 BS; ASM
733 BE
734 SDRCA, SGAV
735 SVC
736 AR, BE, BL, BS, FR, OW, SG, ZH
737 pvl
738 Kinderanwaltschaft, OGer SH, SDRCA, SGAV
739 LU
740 BE, BL, OW, SG; pvl; OGer SH
741 BE; pvl
742 BE; pvl