Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

dunque applicare la procedura ordinaria unicamente alle controversie previste all’articolo 6 capoverso 4 CPC.

5.39 Art. 249 lett. a n. 5

2 organizzazioni706 approvano espressamente la modifica proposta.

5.40 Art. 250 lett. c

3 Cantoni707 e 7 organizzazioni708 approvano espressamente le modifiche. Un partecipante709 propone di aggiungere al numero 6 l’azione del consiglio di amministrazione contro la società per ottenere informazioni, al fine di adattare il testo alla recente giurisprudenza del Tribunale federale.

5.41 Art. 265 cpv. 4

7 Cantoni710 e 6 organizzazioni711 approvano la modifica proposta. Un’organizzazione712 la ritiene particolarmente utile nelle procedure del diritto di famiglia. La disposizione presuppone tuttavia che contro la decisione di rifiuto possa essere interposto ricorso, il che non corrisponde a quanto statuito dalla giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare nel caso del tribunale commerciale713. Se il giudice rifiuta di ordinare provvedimenti superprovvisonali, alcuni hanno proposto di fissare un termine affinché la parte presenti le sue osservazioni sul mantenimento della richiesta per i provvedimenti cautelari714. La regola è inapplicabile anche in caso di rifiuto parziale715. Sono rilevati anche problemi pratici716: il ricorso allunga il procedimento e ne avvia uno parallelo per i provvedimenti superprovvisionali, procedimento quest’ultimo in qualche modo segreto in quanto la controparte non ne è a conoscenza.

5 Cantoni717, un partito718 e 8 organizzazioni719 respingono la modifica. Anche in questo caso alcuni partecipanti720 sottolineano le possibilità inesistenti o molto ridotte per ricorrere: introdurre un ricorso con questa disposizione contraddirebbe il carattere di urgenza dei provvedimenti e avvierebbe un procedimento parallelo non auspicabile. Introdurre una regola per i pochi casi che possono presentarsi non è giustificato come neppure offrire una protezione così estesa a una parte che intende approfittare dell’effetto sorpresa per eludere il diritto di essere sentito. La regola è inoltre di difficile applicazione: se l’attore non ha chiesto che la sua domanda di provvedimenti cautelari non sia comunicata alla controparte, il giudice che rifiuta i provvedimenti superprovvisionali dovrebbe chiedergli se si oppone alla comunicazione e all’apertura del dibattimento. Un’alternativa sarebbe che sia il giudice a decidere, in base a motivi seri, se effettuare o no la comunicazione alla controparte721.

706 SDRCA, SGAV

707 AG, SG, SO

708 Bisegger, HGer AG, Reiser, SDRCA, SGAV, SVRH, WalderWyss

709 WalderWyss

710 AG, BL, BS, FR, OW, SH, UR

711 ASM, Bisegger, HGer AG, Kinderanwaltschaft, SGAV, WalderWyss

712 Kinderanwaltschaft

713 AG, FR, OW, SH; HGer AG

714 OW, UR

715 BS; ASM

716 SH

717 BE, GE, LU, SG, ZH

718 pvl

719 BezGer Kulm, CP, OGer SH, SDRCA, SVRH, Zürcher, UNIBAS, UNIL

720 BE, GE, LU, SG, ZH; pvl; BezGer Kulm, OGer SH, SDRCA

721 Zürcher