Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

5.47 Art. 328 cpv. 1 lett. d

3 organizzazioni766 approvano esplicitamente la modifica proposta.

5.48 Art. 352a segg: transazione di gruppo

Oltre ai pareri generali sulla tutela giurisdizionale collettiva (cfr. n. 4.2), un Cantone767, un partito768 e 10 organizzazioni769 appoggiano in particolare questo strumento sostenendo che l’esistenza di un’azione collettiva parallelamente alla transazione di gruppo è indispensabile alla sua efficacia.

5 Cantoni770 e 12 organizzazioni771 respingono la transazione di gruppo. Alcuni772 criticano il fatto di permettere alle organizzazioni legittimate ad avviare un’azione di negoziare e concludere una transazione di gruppo in quanto in questo caso la loro neutralità non sarebbe assicurata e potrebbero influenzare il processo transazionale e la sua accettazione da parte dei protagonisti. Alcuni773 vedono nella transazione di gruppo uno strumento di pressione o di ricatto.

Un partito774 e 9 organizzazioni775 criticano il modello dell’opt out per questo strumento. In particolare è considerato inefficace il suo abbinamento con l’azione collettiva che si avvale dell’opt in. In effetti il responsabile preferirebbe aspettare un’azione che raggruppi solamente gli iscritti e non transigerebbe nel caso di un numero maggiore di persone lese. Alcuni partecipanti776 ricordano inoltre che l’esercizio di un diritto deve risultare da una decisione individuale, anche se ciò implica che le organizzazioni debbano convincere i singoli a unirsi alla transazione. Altri777 invece, approvano il sistema dell’opt out per le transazioni di gruppo.

Alcuni partecipanti778 ritengono che le procedure dell’azione collettiva e della transazione di gruppo debbano essere coordinate meglio.

Diversi partecipanti779 sono dell’opinione che la procedura prevista nell’avamprogetto non sia sufficientemente orientata alla pratica o non si integri opportunamente nel nostro ordinamento giuridico. In particolare 2 Cantoni780 e un’organizzazione781 temono che le risorse di alcuni Cantoni non siano sufficienti per far fronte a queste importanti procedure.

5.49 Art. 352a

La disposizione non ha sollevato particolari osservazioni. I commenti al riguardo sono di ordine generale e si trovano in linea di massima al numero 5.48.

5.50 Art. 352b

Un Cantone782 e un’organizzazione783 criticano in generale il fatto che non vi sia una chiara distinzione tra le condizioni di approvazione della transazione e le condizioni riguardanti forma

766 SDRCA, SGAV, UNIL

767 BE

768 PES

769 ACSI, ASLOCA, FSP, Greenpeace, JBVD, OSP, SGAV, SLAW, TCS,WalderWyss

770 AR, LU, OW, SO, UR

771 FCS, UBS, costruzionesvizzera, HEV, SGV, SLV, SSIC, SVC, SVV, VSI, VSEI, USPI

772 ASSL, FCS

773 costruzionesvizzera, SBV, USPI

774 PES

775 ACSI, Konsumentenschutz, OSP, SDRCA, SLV, SVC, UNIL, SVC, KFS

776 OSP, SDRCA, SVC, UNIL

777 SGAV, TCS

778 FSA, Meier, OSP, SDRCA, UNIBE, WalderWyss

779 LU, costruzionesvizzera, OGer SH, UNIBE, UNIL, USPI, VSEI

780 OW, UR

781 OGer SH

782 BE

783 UNIBE