Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine
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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005
e contenuto: i requisiti dell’articolo 352b sono infatti ripetuti all’articolo 352f capoverso 1 lettera a. Inoltre ritengono che la lettura e l’interpretazione dei requisiti di forma e contenuto sono particolarmente complicate a causa della loro dispersione nel testo dell’avamprogetto (cfr. art. 352c, 352d, 352f).
Per quanto riguarda la lettera a del capoverso 2, un partecipante784 chiede di precisare che la violazione deve sollevare questioni di diritto e di fatto analoghe per l’intero gruppo di interessati. Auspica tuttavia che ciascun interessato possa partecipare senza complicazioni alla procedura ossia che non si proceda a un esame approfondito di ogni singolo caso (cpv. 2 lett. b). Infine mette in guardia da una sovrapposizione dei requisiti di cui alle lettere a e b del capoverso 2.
Secondo alcuni785 i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d non sono sufficientemente dettagliati. Sono avanzate diverse proposte d’interpretazione della nozione «importo massimo dell’indennizzo e […] la sua ripartizione»: mentre un partecipante786 suggerisce di rifarsi alle regole in materia di concordato vigenti nel settore delle esecuzioni e dei fallimenti per gestire e ripartire l’importo dell’indennizzo ottenuto con la transazione, un altro787 si domanda se non vada prevista una ripartizione proporzionata al danno subito dai singoli. Inoltre, due partecipanti788 sono favorevoli a un’interpretazione ampliata della nozione che non escluda la consegna dell’utile, l’indebito arricchimento o anche la possibilità di condonare debiti.
Un partecipante789 accoglie favorevolmente la menzione al capoverso 2 lettera g dell’assunzione delle spese procedurali.
Infine un partecipante790 si interroga sulla necessità di disciplinare il modo in cui si svolge la trattativa e propone di fare riferimento a una serie di standard. Analogamente, un altro partecipante791 suggerisce di imporre alla persona che dirige la trattativa di firmare una dichiarazione con la quale si impegna ad attenersi al Codice europeo di condotta per mediatori.
5.51 Art. 352c
La disposizione ha suscitato poche reazioni. Secondo due partecipanti792 il requisito del nome e dell’indirizzo di tutti gli interessati (cpv. 2 lett. c) non è sufficiente, in uno di questi due pareri793 chiede una stima delle dimensioni del gruppo nell’ottica del requisito di cui all’articolo 352f capoverso 1 lettera d, l’altro794 preferisce che le coordinate siano comunicate in forma elettronica. Viceversa un partecipante795 respinge il requisito del capoverso 2 lettera c in quanto ritiene che imponga alle parti uno sforzo considerevole e, di conseguenza, compromette le possibilità di successo della richiesta.
Un partecipante796, inoltre, chiede di chiarire il rapporto con la condizione di approvazione dell’articolo 352f capoverso 1 lettera a e suggerisce di disciplinare separatamente la questione del contenuto della richiesta di approvazione da quella delle condizioni dell’approvazione.
784 BE
785 BE; Peter
786 UNIL
787 BE
788 Peter, WalderWyss
789 Peter
790 JBVD
791 JBVD
792 BE, Peter
793 BE
794 Peter
795 Konsumentenschutz
796 BE