Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine
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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005
5.52 Art. 352d
Secondo un partecipante797 è problematico condurre ogni volta un dibattimento pubblico aperto a tutti gli interessati in quanto comporterebbe problemi logistici, pertanto chiede di prevedere la possibilità di tenere una procedura scritta o di limitare la partecipazione.
Un partecipante798 suggerisce di verificare se non sia necessario introdurre un disciplinamento più dettagliato del diritto di esaminare gli atti ad esempio prendendo in considerazione un sito web protetto.
In merito al capoverso 2, lo stesso partecipante799 osserva che la formulazione «informare adeguatamente» lascia sufficiente margine d’interpretazione anche in vista di comunicazioni all’estero. Un altro partecipante800 ritiene che in determinati casi il giudice dovrebbe poter informare direttamente sia gli interessati sia il pubblico e che pertanto la formulazione del capoverso 2 dovrebbe essere potestativa.
Un Cantone801 boccia il fatto che gli interessati possano depositare gli atti prima del dibattimento (cpv. 3) e quindi parteciparvi come parte. L’organizzazione agisce come parte per l’insieme degli interessati e il diritto di essere sentito è già concesso nel corso della negoziazione della transazione. Non è neppure chiaro quali altri atti siano ancora necessari. Inoltre considerare gli interessati come parte contraddice le disposizioni proposte sui rimedi giuridici che non concedono loro il diritto all’impugnazione. Anche per un altro partecipante802 la nozione di «atti» non è chiara.
Diversi partecipanti803 osservano che la formulazione, usata nel rapporto esplicativo in merito al capoverso 4 per cui vale «il principio inquisitorio (limitato)», è imprecisa e suggeriscono di preferire la formulazione «[Il giudice] stabilisce d’ufficio i fatti» utilizzata in un altro punto. Secondo un partecipante804 va presa in considerazione anche l’introduzione del principio inquisitorio illimitato al posto di quello limitato. Inoltre anche i membri del gruppo devono poter presentare istanze probatorie (il che, visti gli art. 8 del Codice civile [CC] e 152 CPC non richiede comunque alcuna norma esplicita). Secondo un altro partecipante805, i commenti contenuti nel rapporto esplicativo sul principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sono fuorvianti; il giudice può rifiutare la transazione, ma non può modificarla.
Un Cantone806 propone dunque di sottoporre, a titolo sussidiario, la procedura di approvazione, in quanto procedura di giurisdizione volontaria, alle disposizioni sulla procedura sommaria.
5.53 Art. 352e
Un’organizzazione807 accoglie positivamente il coordinamento con altri procedimenti, tuttavia per diversi partecipanti808 non è chiaro come i giudici coinvolti vengano informati sul procedimento di transazione di gruppo. Un’organizzazione809 accenna alla possibilità di istituire un servizio centrale di segnalazione, ad esempio presso l’Ufficio federale di giustizia, per i procedimenti di transazione di gruppo. Essa chiede quindi di sospendere soltanto i procedimenti cui
797 OGer SH
798 Peter
799 Peter
800 WaldesWyss
801 BE
802 WalderWyss
803 BL, BS; SVR
804 Peter
805 WalderWyss
806 BE
807 SLAW
808 BL; BS; OGer SH
809 OGer SH