Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine
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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005
partecipa una persona indicata nella transazione di gruppo. Due partecipanti810 chiedono anche di chiarire quali disposizioni si applicano se comunque sono portate avanti azioni individuali.
Per un partecipante811 è necessario menzionare nel capoverso 2 anche il caso in cui una transazione di gruppo è revocata ai sensi dell’articolo 352h. Secondo un altro partecipante812 sarebbe opportuno disciplinare più precisamente il momento in cui viene ripresa l’azione individuale.
In merito agli effetti di una transazione di gruppo, un partecipante813 ritiene necessario chiarire nel testo di legge che le eventuali concessioni nonché tutti gli atti, compresi gli allegati, delle parti presentati nella transazione di gruppo e nei dibattimenti non possono essere utilizzati in un procedimento successivo (p. es, in caso di opt out o di revoca della transazione).
5.54 Art. 352f
Secondo un partecipante814 occorre prevedere una norma esplicita di competenza che autorizzi il giudice a sottoporre alle parti proposte di modifica poiché non è chiaro se una simile competenza si possa già dedurre dall’articolo 124 CPC.
Un’organizzazione815 propone che al capoverso 1 si parli espressamente di una violazione del diritto «rimproverata».
Secondo lo stesso partecipante816 l’effetto dell’approvazione, valida per tutti gli interessati secondo i capoversi 1 (frase introduttiva) e 2, è eccessivo poiché si potrebbe pensare che diverse persone con interessi diversi siano toccate dalla stessa violazione del diritto. Pertanto il partecipante propone che la transazione di gruppo includa solamente coloro i cui interessi erano rappresentati da un’organizzazione ai sensi dell’articolo 89 al momento di negoziare la transazione di gruppo.
Sempre secondo lo stesso partecipante817 la verifica, citata nel rapporto esplicativo, dell’adeguatezza materiale del testo del capoverso 1 non è definita concretamente, in quanto i relativi criteri di esame non sono chiari.
Un partecipante818 propone di utilizzare nel capoverso 1 lettera b invece di «Schaden» (danno) «Folgen der Rechtsgutverletzung» (conseguenze della violazione del diritto).
Secondo diversi partecipanti819 non è chiaro quale istanza indipendente debba calcolare l’indennizzo (cpv. 1 lett. c). Per un partecipante820 è inoltre necessario disciplinare nella transazione, almeno a grandi linee, la procedura per il calcolo dell’indennizzo. Un altro821 propone che le transazioni di gruppo fissino direttamente, nella maggior parte dei casi, l’importo e la natura dell’indennizzo e sia prevista una commissione indipendente solamente in via eccezionale quando gli indennizzi non possono essere stimati in anticipo con sufficiente precisione. La procedura si deve basare in fin dei conti su una soluzione di opt in o di opt out perché in definitiva il termine previsto all’articolo 352g capoverso 2 è piuttosto breve.
810 BL, BS
811 WalderWyss
812 Peter
813 WalderWyss
814 Peter
815 OGer SH
816 OGer SH
817 OGer SH
818 Walder Wyss
819 ACSI, FRC
820 WalderWyss
821 DCS