Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine
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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005
Un partecipante822 deplora che non sia conforme al principio della certezza del diritto prevedere al capoverso 1 lettera d un numero minimo a partire dal quale un gruppo è considerato «abbastanza ampio».
Secondo due partecipanti823 non è chiara la differenza tra il requisito di cui al capoverso 1 lettera e e quello di cui all’articolo 89 capoverso 1 lettera c. Vista la complessità di queste procedure, per uno di questi due partecipanti824 si dovrebbe optare per una disposizione secondo cui entrambe le parti devono farsi rappresentare in una transazione di gruppo da un avvocato.
Lo stesso partecipante825 osserva in merito al capoverso 1 lettere b ed f che, visto l’ampio margine di apprezzamento del giudice, le parti potranno difficilmente prevedere se il loro regolamento può essere approvato. Si sollecitano requisiti più chiari sulle modalità di utilizzo degli indennizzi e sulla procedura per farli valere.
Il sistema dell’opt out di cui al capoverso 2 è criticato da molti partecipanti826 e al suo posto viene proposto un sistema di opt in. Secondo alcuni827, l’opt out contraddice la possibilità dell’opt in in caso di azioni collettive e si teme che un’impresa convenuta non abbia alcun interesse a concludere una transazione di gruppo, ma aspetterebbe piuttosto un’azione, promossa da associazioni, che raggruppi solamente coloro che si uniscono all’azione. Poiché l’obiettivo delle nuove disposizioni è ridurre il carico di lavoro dei giudici, la questione va chiarita nel dettaglio e, se si passasse a un sistema di opt in, si dovrebbe prevedere almeno un’informazione in due momenti e un termine di adesione all’azione di almeno tre mesi828.
Un partecipante829 chiede di chiarire quale sia, in caso di opt out, il destino del diritto del danneggiato di proporre azione; a questo proposito occorre precisare i dettagli nell’avamprogetto o nel rapporto esplicativo.
Due organizzazioni830 osservano che, se si prevede un opt in invece di un opt out, il capoverso 3 dovrebbe contenere un’informazione sulla dichiarazione d’adesione.
5.55 Art. 352g
Un partecipante831 chiede che venga cancellata la formulazione «oder unter Verwendung des ... Formulars» (o utilizzando il modulo pubblicato congiuntamente dalle parti della transazione), poiché anche questo deve essere firmato e adempie quindi comunque il requisito della forma scritta.
Due partecipanti832 non solo accolgono positivamente la possibilità di uscire dalla transazione ma la ritengono anche necessaria. Un Cantone833 sottolinea comunque che può essere difficile per una persona provare di non avere avuto conoscenza del fatto di essere interessata dall’azione (cpv. 3) e sollecita un disciplinamento diverso dell’onere della prova. Secondo un altro partecipante834 va accettata l’uscita tardiva poiché non vi è alcun obbligo di consultare i media accessibili al pubblico. Pertanto va previsto un termine massimo adeguato la cui scadenza comporta la perenzione del diritto di uscita.
822 JBVD
823 BE, Peter
824 BE
825 BE
826 ACSI, FRC, Konsumentenschutz, SPO
827 ACSI, FRC, DCS
828 DCS
829 Konsumentenschutz
830 Konsumentenschutz, SPO
831 Walder Wyss
832 AR; Peter
833 AR
834 BE