Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

5.56 Art. 352h

Un partecipante835 osserva che la revoca non tiene conto del fatto che dopo la scadenza del termine di uscita possono essere annunciate altre uscite (art. 352g).

Un altro836 chiede se si può pattuire soltanto una quota di interessati oppure anche una quota dell’importo totale dell’indennizzo e chiede inoltre se la formulazione del capoverso 2 è corretta.

5.57 Art. 352i

Un partecipante837 respinge la disposizione proposta, secondo cui la decisione di approvazione non può essere impugnata, in quanto anzitutto contraddice i principi della procedura civile e inoltre anche nell’arbitrato vi è la possibilità di impugnazione per verificare la procedura. Anche un altro partecipante838 si mostra critico a tale riguardo e chiede se non si debba prevedere pure in questo caso, analogamente all’articolo 241 capoverso 4 CPC, la possibilità di ricorrere e se sia davvero opportuno escludere completamente i motivi di revisione ad esempio qualora un reato abbia ripercussioni sulla transazione di gruppo.

Un partecipante839 accoglie positivamente il fatto che si possa ricorrere solamente contro le decisioni che non approvano la transazione e che lo possano fare solo le parti.

5.58 Art. 352j

In merito al capoverso 2, un partecipante840 nota che si potrebbe cancellare il secondo periodo visto che l’adempimento della transazione di gruppo può essere chiesto dopo la scadenza del termine di uscita.

Un partecipante841 accoglie positivamente il fatto che la disposizione sulla competenza figuri al capoverso 3. Un partecipante842 chiede che nel capoverso 3 si citino espressamente gli interessati affinché risulti chiaro che, nella fase esecutiva, gli interessati abbiano lo status di parte. Lo stesso partecipante osserva inoltre che la procedura con cui sono risolte le controversie non è chiara come non lo è la legittimazione passiva; in effetti l’interessato potrebbe agire contro la persona che presume essere l’autore della violazione, l’organizzazione o addirittura contro un terzo incaricato di eseguire la transazione di gruppo.

5.59 Art. 352k

Secondo un partecipante843 il capoverso 2 è chiaro ed esaustivo. Un altro partecipante844 chiede se il capoverso 2 vale soltanto quando un interessato non è d’accordo con l’indennizzo fissato oppure anche quando viene negato qualsiasi indennizzo perché in questo caso non è possibile procedere secondo l’articolo 352j. Un altro partecipante ancora845 critica il fatto che non sia stata prevista la possibilità di impugnare la decisione dell’istanza indipendente, in particolare da parte della persona tenuta a pagare l’indennizzo; una possibilità di questo genere è necessaria per rispettare il principio della parità delle armi. Lo stesso partecipante critica la formula del testo tedesco («Gericht») poiché non è del tutto chiaro se si intende lo stesso tribunale che ha approvato la transazione. Infine chiede di stralciare la lettera b poiché la procedura di ricorso deve essere limitata ai casi in cui occorre chiarire se i principi per il calcolo

835 BE

836 Peter

837 OGer SH

838 WalderWyss

839 BE

840 SO

841 Peter

842 BE

843 Peter

844 BE

845 WalderWyss