Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine
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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005
dell’indennizzo contenuti nella transazione sono stati manifestamente applicati in modo errato nel singolo caso senza più verificare se l’indennizzo è proporzionato.
Un partecipante846 chiede se il capoverso 3 vale solamente per i casi in cui l’indennizzo è calcolato dall’istanza indipendente oppure anche per i casi di cui all’articolo 352j, se così fosse, i capoversi 3 e 4 andrebbero spostati all’articolo 352j per motivi di sistematica. Un altro partecipante847 sostiene che la formulazione «sofern vereinbart» (se pattuito) al capoverso 3 è poco comprensibile; se è mantenuta, la formulazione dovrebbe riprendere quella del capoverso 1.
Lo stesso partecipante chiede inoltre che il capoverso 3 sia formulato in modo più flessibile di modo che possano essere convenuti anche altri termini perentori di tre anni; diversamente da come indicato nel rapporto esplicativo, il termine non deve costituire l’eccezione ma la regola848.
Secondo un partecipante849 va chiarito perché, secondo quanto previsto al capoverso 4, i pagamenti già effettuati debbano essere esenti dalla riduzione, eventualmente potrebbe essere prevista una riserva a favore delle persone che hanno già speso quanto ricevuto.
Un Cantone850 richiama l’attenzione su un errore puramente linguistico nel capoverso 1 della versione italiana.
5.60 Art. 372 cpv. 2
Un’organizzazione851 approva espressamente la modifica, a condizione che un tribunale statale possa giudicare con piena cognizione in merito alla competenza del tribunale arbitrale.
5.61 Art. 400 cpv. 2bis
Un Cantone852 e 3 organizzazioni853 approvano la disposizione. Un partecipante854 propone di andare oltre rendendo illimitato l’accesso alle decisioni, uniformando le regole di pubblicazione a livello federale nel CPC e nel Codice di procedura penale (CPP) e abilitando i Cantoni nel CPC ad allestire un sistema di accreditamento per i giornalisti analogo a quello previsto nel CPP.
6 Cantoni855 e 2 organizzazioni856 respingono la disposizione in quanto comporta un onere supplementare e costi aggiuntivi per i Cantoni senza apportare miglioramenti per le potenziali parti e senza che la necessità di uniformare sia chiara. I Cantoni devono continuare a poter gestire l’organizzazione dei loro tribunali. Non è accettato che questa competenza cantonale sia limitata da prescrizioni contenute in un’ordinanza del Consiglio federale. Inoltre la questione riguarda anche altri ambiti oltre a quello della procedura civile, pertanto una regola isolata nel CPC non si giustifica. Ci vorrebbe piuttosto una legge speciale che copra tutti gli ambiti del diritto, soprattutto perché molti tribunali si occupano di cause sia civili che penali.
Un partecipante857 chiede di introdurre l’obbligo di pubblicare tutte le decisioni di seconda istanza.
846 BE
847 WalderWyss
848 WalderWyss
849 BE
850 TI
851 SDRCA
852 GR
853 ASLOCA, SDRCA, WalderWyss
854 GR
855 AG, BL, OW, SG, SZ, VD
856 OGer SH, SVRH
857 WalderWyss