Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

- la parte a cui è stato concesso il gratuito patrocinio è dispensata dal versare le ripetibili948,

- il Cantone versa un importo adeguato alla controparte a titolo di ripetibili e la parte soccombente versa l’importo restante non coperto dal Cantone949;

- il Cantone versa le ripetibili alla controparte ed è prevista una rifusione secondo quanto disposto all’articolo 123 CPC950.

6.25 Inglese come lingua del procedimento (art. 129 CPC)

Un partito951 e 5 organizzazioni952 propongono che l’inglese sia accettato come lingua del procedimento almeno se le parti e il tribunale sono d’accordo. Secondo questi partecipanti, si tratta di una condizione imprescindibile per l’attrattiva delle giurisdizioni speciali per le controversie commerciali internazionali. Per le controversie commerciali giudicate in istanza cantonale unica, il Tribunale federale è la sola autorità giudiziaria superiore per i procedimenti in inglese. La Corte suprema infatti giudica già in merito a ricorsi contro sentenze arbitrali redatte in inglese; inoltre la revisione del capitolo 12 della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto dell’arbitrato internazionale) prevede di introdurre questa possibilità nella legge sul Tribunale federale953.

L’inglese potrebbe essere ammesso soltanto nei procedimenti dinnanzi ai tribunali specializzati. La decisione del tribunale potrebbe essere redatta come finora nella lingua ufficiale ed essere accompagnata da una traduzione in inglese954.

6.26 Atti e notificazioni in forma elettronica (art. 130, 139 CPC)

Un partito955 propone che i professionisti rappresentanti legali delle parti, in particolare gli avvocati, e i tribunali comunichino di regola per via elettronica.

6.27 Coordinamento delle disposizioni della LEF e del CPC in merito alle ferie e alla sospensione dei termini (art. 145 cpv. 4 CPC)

L’articolo 1 lettera c CPC prevede l’applicazione del CPC alle pratiche giudiziarie in materia di esecuzione per debiti e fallimenti, mentre secondo l’articolo 145 capoverso 4 CPC sono fatte salve le disposizioni della LEF sulle ferie e le sospensioni. Non è chiaro quali regole si applicano. Secondo due partecipanti956, la presente revisione dovrebbe occuparsi di coordinare queste regole, ad esempio stralciando l’articolo 145 capoverso 4 CPC957.

6.28 Requisiti meno severi per l’assunzione di prove a titolo cautelare in una procedura collettiva (art. 158)

Secondo un partecipante958 le disposizioni sull’assunzione di prove a titolo cautelare potrebbero essere mitigate in caso di procedura collettiva, il che può evitare lunghi processi modello prima delle procedure di transazione di gruppo.

948 PS

949 Meier

950 UNIBE

951 pvl

952 AG ZICC, Bisegger, Lenz&Staehelin, OAG, WalderWyss

953 AG ZICC

954 AG ZICC

955 pvl

956 OGer SH, WalderWyss

957 OGer SH

958 Peter