Progetto
Consultazione 2018/19: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) e della legge sugli ostacoli tecnici al commercio · 12 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto
a. la procedura di autorizzazione e di notifica;
b. il rapporto sui progetti di ricerca in corso e la loro vigilanza.
3Il Consiglio federale disciplina i formati di scambio dei dati, per quanto ciò sia necessario per coordinare l’esecuzione della presente legge con quella della legge del 15 dicembre 20008 sugli agenti terapeutici (LATer) o per l’attuazione di accordi internazionali.
4In considerazione di norme internazionali riconosciute può inoltre prevedere che:
a. i dati di cui al capoverso 2 concernenti sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici possano essere confrontati automaticamente e sistematicamente:
1. con sistemi d’informazione concernenti le sperimentazioni cliniche presso l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
2. con sistemi d’informazione esteri purché un accordo internazionale lo preveda.
b. l’utilizzo della banca dati ai sensi dell’articolo 62c LATer sia obbligatorio per:
1. la procedura di autorizzazione e di notifica per sperimentazioni cliniche con dispositivi medici;
2. il rapporto su sperimentazioni cliniche con dispositivi medici;
3. la vigilanza su sperimentazioni cliniche con dispositivi medici;
c. le registrazioni nel sistema elettronico siano accessibili pubblicamente a condizione che la protezione dei dati delle persone partecipanti nonché i segreti professionali e commerciali siano garantiti.