Progetto
Consultazione 2018/19: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) e della legge sugli ostacoli tecnici al commercio · 12 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
Allegato (cifra II)
Modifica di un altro atto normativo
La legge del 30 settembre 20117 sulla ricerca umana è modificata come segue:
Art. 3 lett. l
Abrogato
Art. 45 cpv. 2
2L’autorizzazione è rilasciata se i requisiti di carattere etico, giuridico e scientifico della presente legge sono adempiuti. La relativa decisione va presa entro due mesi dalla presentazione della domanda. Il Consiglio federale può:
a. fissare termini di trattazione più brevi in funzione dei rischi;
b. adeguare i termini di trattazione, se norme internazionali riconosciute lo esigono.
Art. 53 cpv. 1
1Le commissioni d'etica devono essere costituite in modo tale da disporre delle competenze specialistiche e delle esperienze necessarie per svolgere i loro compiti. Sono costituite da:
a. specialisti di diversi settori, in particolare della medicina, dell'etica e del diritto; nonché
b. almeno una persona che rappresenti i pazienti.
Art. 56 cpv. 1 e 3 lett. b
1Le sperimentazioni cliniche autorizzate devono essere iscritte in un registro pubblico. Il Consiglio federale precisa le sperimentazioni cliniche e può prevedere deroghe all’obbligo di registrazione fondandosi su norme internazionali riconosciute.
3Il Consiglio federale può:
b. prevedere l’obbligo di pubblicare un rapporto sui risultati di progetti di ricerca registrati su una piattaforma riconosciuta.
Art. 56a Sistema elettronico
1I Cantoni gestiscono un sistema elettronico comune per l’esecuzione della procedura di autorizzazione e di notifica nonché per la trasmissione di rapporti e per l’esercizio della vigilanza sui progetti di ricerca.
2Il sistema contiene dati concernenti: