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Consultazione 2018/19: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) e della legge sugli ostacoli tecnici al commercio · 12 pagine
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2Il Consiglio federale disciplina il periodo di tempo durante il quale devono essere conservati i dati.
Art. 47d Copertura finanziaria
Il fabbricante deve disporre di una copertura finanziaria sufficiente per i danni causati da dispositivi medici non conformi.
Art. 47e Altri obblighi
1Il Consiglio federale può prevedere:
a. l’obbligo di segnalare l’immissione in commercio di determinati dispositivi medici;
b. l’obbligo di autorizzazione per l’immissione in commercio di determinati dispositivi medici, in particolare di dispositivi medico-diagnostici in vitro;
c. l’obbligo per operatori economici e organismi di valutazione della conformità di utilizzare banche dati europee per dispositivi medici, altri sistemi elettronici gestiti dall’Unione europea o il sistema d’informazione elettronico di cui all’articolo 62c.
2Esso disciplina:
a. gli altri obblighi di operatori economici e istituzioni sanitarie, in particolare riguardo alla registrazione dei fabbricanti e agli obblighi di informazione nel caso di dispositivi impiantati;
b. i requisiti delle persone responsabili per fabbricanti e mandatari nonché i loro ulteriori obblighi.
Art. 50 cpv. 2
2Se un altro Stato richiede certificati d'esportazione e attestati per dispositivi medici che devono essere importati, l’Istituto può rilasciare su richiesta detti documenti al fabbricante o al mandatario con sede in Svizzera.
Art. 54 cpv. 2, 3 lett. c e 4-8
2Non necessitano dell’autorizzazione le sperimentazioni cliniche con medicamenti omologati somministrati conformemente alle informazioni tecniche.
3Il Consiglio federale può:
c. sottoporre all’obbligo di autorizzazione le modifiche apportate a sperimentazioni cliniche.
4Nell'ambito della procedura d'autorizzazione, l'Istituto verifica:
a. nel caso di medicamenti, se questi soddisfano i requisiti della Buona prassi di fabbricazione nonché quelli della sicurezza dei medicamenti;
b. nel caso di dispositivi medici, se:
1. i dispositivi medici adempiono i requisiti di cui all’articolo 45, per quanto tali requisiti non siano oggetto della sperimentazione clinica,