Progetto

Consultazione 2018/19: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) e della legge sugli ostacoli tecnici al commercio · 12 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

3Se la protezione di cui al capoverso 1 non è garantita, i dati personali possono essere comunicati all’estero unicamente se:

a. garanzie sufficienti, in particolare mediante un trattato, assicurano una protezione adeguata all'estero;

b. la persona interessata vi ha acconsentito nel caso specifico;

c. ciò consente di prevenire pericoli gravi per la salute;

d. la comunicazione è indispensabile nel caso specifico per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona; oppure

e. ciò permette di scoprire un traffico illegale o altre infrazioni gravi alla presente legge.

4In vista della notifica e della registrazione di effetti indesiderati dovuti a medicamenti, l’Istituto è autorizzato a segnalare alla banca dati internazionale di farmacovigilanza dell’Organizzazione mondiale della sanità:

a. dati confidenziali e dati personali concernenti la salute, segnatamente le iniziali, il sesso e l’anno di nascita della persona;

b. un rapporto sugli effetti indesiderati.

5L’Istituto è autorizzato a scambiare dati mediante i sistemi elettronici dell’Unione europea ai sensi del capoverso 2.

6Il Consiglio federale disciplina le competenze e le procedure per lo scambio dei dati.

Art. 64a cpv. 3

3D’accordo con le autorità competenti, l’Istituto può controllare all’estero aziende attive nell’ambito degli agenti terapeutici, se ciò risulta necessario per garantire la protezione della salute. Può inoltre partecipare ai controlli delle autorità estere competenti.

Art. 65 cpv. 4bis

4bisPer finanziare i costi risultanti nel settore dei dispositivi medici e non coperti dagli emolumenti di cui al capoverso 1 o dalle indennità della Confederazione di cui all’articolo 77 capoverso 2bislettera c, l’Istituto può riscuotere una tassa di vigilanza dagli operatori economici. Il Consiglio federale definisce i dettagli.

Art. 75b Trattamento dei dati

1L’Istituto tratta in forma cartacea e in uno o più sistemi d’informazione dati del proprio personale per adempiere i compiti ai sensi della presente legge, in particolare per:

a. determinare il fabbisogno di personale;

b. reclutare il personale al fine di garantire l’effettivo necessario;

c. conteggiare i salari e gli stipendi, tenere fascicoli personali ed effettuare comunicazioni alle assicurazioni sociali;

d. promuovere lo sviluppo dei collaboratori e fidelizzarli;