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Consultazione 2018/19: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (nuovo disciplinamento dei dispositivi medici) e della legge sugli ostacoli tecnici al commercio · 12 pagine

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2Il Consiglio federale precisa le modalità di registrazione e identificazione dei dispositivi. Può prevedere deroghe agli obblighi di cui al capoverso 1.

3Può disciplinare gli obblighi degli ulteriori operatori economici e istituzioni sanitarie coinvolti riguardo alla registrazione e all’identificazione dei dispositivi.

4Sono considerati operatori economici:

a. i fabbricanti;

b. i mandatari;

c. gli importatori;

d. i commercianti;

e. le persone fisiche e giuridiche che combinano dispositivi medici per immetterli in commercio sotto forma di sistemi o kit procedurali;

f. le persone fisiche e giuridiche che sterilizzano dispositivi ai sensi della lettera e in vista della loro immissione in commercio.

Art. 47a Obbligo di documentazione

1Il fabbricante deve redigere una documentazione tecnica.

2Tale documentazione tecnica dev’essere approntata in modo da consentire una valutazione della conformità del dispositivo medico con i requisiti della presente legge. Essa contiene in particolare anche informazioni e dati sulla sorveglianza dopo l’immissione in commercio.

3Il fabbricante deve tenere aggiornata la documentazione tecnica.

4Il Consiglio federale determina i dati e le informazioni dei vari dispositivi medici da inserire nella documentazione tecnica e le modalità della loro messa a disposizione .

Art. 47b Gestione della qualità

1Il fabbricante deve adottare e tenere un sistema di gestione della qualità che sia commisurato alla classe di rischio e al genere del dispositivo medico e garantisca il rispetto dei requisiti della presente legge.

2Il sistema di gestione della qualità contempla in particolare un sistema di gestione dei rischi e un sistema di sorveglianza dopo l’immissione in commercio.

Art. 47c Obbligo di comunicazione

1Gli operatori economici sono tenuti a comunicare in ogni momento alle autorità competenti l’identità di:

a. tutti gli operatori economici dai quali hanno acquistato un dispositivo medico;

b. tutti gli operatori economici ai quali hanno fornito un dispositivo medico;

c. tutte le istituzioni sanitarie o i professionisti della salute ai quali hanno fornito un dispositivo medico.