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Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 40 pagine

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Art. 29 Idoneità a donare il sangue

1L’idoneità a donare il sangue deve essere valutata da un medico diplomato con esperienza nelle trasfusioni di sangue o da una persona formata per tale attività e subordinata alla vigilanza di un medico diplomato.

2Prima del prelievo i donatori devono essere informati esaurientemente in merito alla donazione di sangue e al rischio di un’infezione causata da importanti agenti patogeni, in modo tale che rinuncino a donare il sangue qualora dalla loro donazione di sangue possa scaturire un rischio d’infezione per terzi.

3Le informazioni concernenti la donazione si basano per il rimanente sull’allegato 5 numero 3.

4Devono essere esclusi come donatori in particolare:

a. le persone nelle quali è stata comprovata un'infezione da HIV;

b. le persone malate di AIDS o che manifestano sintomi indicanti una tale malattia;

c. le persone con comportamenti a rischio quanto all’HIV;

d. i partner sessuali delle persone secondo le lettere a–c;

e. le persone che presentano un rischio specifico d’infezione ai prioni;

f. le persone alle quali sono stati trapiantati espianti animali e le persone a contatto con il ricevente di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 16 marzo 20077 sugli xenotrapianti.

5La valutazione dell’idoneità a donare il sangue si basa per il rimanente sull’allegato 5 numero 1.

Art. 30 Obbligo di test

1Di ogni prelievo di sangue utilizzato per trasfusioni o per la fabbricazione di emoderivati labili deve essere esaminato un campione conformemente ai requisiti del procedimento relativo ai test di cui all’allegato 5 numero 2.

2I test devono avvenire mediante metodi o procedimenti adeguati convalidati conformemente allo stato della scienza e della tecnica e idonei per l’esame del sangue dei donatori e del plasma.

3Prima di procedere a trasfusioni di sangue o di preparati di eritrociti, occorre verificarne la compatibilità con il ricevente mediante metodi adeguati.

Art. 31 Test idonei e relativo procedimento

1Se i test vengono effettuati all’estero, bisogna fornire la prova che corrispondono allo stato della scienza e della tecnica.

2Swissmedic può precisare requisiti e dettagli tecnici riguardo all’esecuzione dei test e dei procedimenti relativi ai test.

7 RS 810.213