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Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 40 pagine

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Sezione 4 Autorizzazione all’esercizio di un’attività di mediatore o di agente

Art. 24 Presupposti

1Chi richiede un’autorizzazione all’esercizio di un’attività di mediatore o di agente deve dimostrare che:

a. dispone di un efficace sistema di garanzia della qualità e che la direzione e il personale dei singoli settori interessati vi partecipano attivamente;

b. ha a disposizione un responsabile tecnico secondo l’articolo 26;

c. l’organizzazione aziendale è adatta allo scopo;

d. è disponibile un sistema di documentazione che contempla istruzioni di lavoro, descrizioni dei procedimenti e verbali in merito alle operazioni rilevanti;

e. sono rispettati gli obblighi di diligenza secondo l’articolo 25.

2Swissmedic può precisare requisiti e dettagli tecnici.

3L’autorizzazione non dà diritto ad affidare mandati di fabbricazione.

Art. 25 Obblighi di diligenza

1La persona che detiene un’autorizzazione secondo l’articolo 24 assicura che il fornitore e il destinatario siano autorizzati a occuparsi delle procedure che svolgono. Deve essere in grado di produrre documenti giustificativi in merito.

2Assicura che i medicamenti non provengano dal traffico illegale e non siano destinati a scopi illeciti.

3Inoltra al destinatario o al fornitore tutte le informazioni importanti sulla qualità e sulla sicurezza dei medicamenti, nonché quelle pertinenti per le autorità, che le sono state comunicate dal fornitore o dal destinatario, in particolare quelle concernenti eventuali ritiri di medicamenti dal mercato.

4Gli agenti devono inoltre conservare le copie dei documenti relativi alla conclusione degli affari.

Art. 26 Vigilanza tecnica e responsabile tecnico

1Il responsabile tecnico esercita la vigilanza tecnica diretta sull’azienda e garantisce in particolare il rispetto degli obblighi di diligenza in seno all’azienda.

2È autorizzato a emanare istruzioni nel suo campo d’attività.

3Assicura la sua supplenza con specialisti sufficientemente qualificati.

4Se l’azienda interrompe la sua attività commerciale o se ne presume un’imminente interruzione, il responsabile tecnico deve notificare i fatti a Swissmedic senza indugio.