Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/26: Secondo contributo della Svizzera a favore di certi Stati membri dell'UE · 43 pagine
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movimenti migratori sono sotto pressione e concorrere così a migliorare la gestione di questi movimenti in Europa.
1.2. Quadro politico europeo
Il secondo contributo della Svizzera è basato principalmente sugli interessi della Svizzera e non è direttamente connesso ad altri dossier. Il Consiglio federale ha più volte sottolineato l’importanza per la Svizzera di una buona collaborazione con l’UE e del consolidamento delle relazioni. Il secondo contributo svizzero è un contributo autonomo. Di conseguenza, il Consiglio federale ne ha riconosciuto in linea di principio l’importanza, facendo però dipendere la decisione dallo sviluppo delle relazioni bilaterali tra la Svizzera e l’UE.
A causa della battuta d’arresto delle relazioni bilaterali in seguito all’adozione, il 9 febbraio 2014, dell’articolo costituzionale 121a sull’immigrazione, sono venuti a mancare i presupposti politici per la concessione di un secondo contributo della Svizzera. Tuttavia, nel dicembre 2016, con l’attuazione dell’articolo 121a della Costituzione – compatibile con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone sottoscritto con l’UE – il Parlamento ha creato le condizioni per una normalizzazione delle relazioni bilaterali tra Svizzera e UE. Nel 2017 sono stati raggiunti risultati importanti per la Svizzera in numerosi dossier. Alla luce di questa dinamica, nel novembre del 2017 il Consiglio federale ha deciso di spianare il terreno a un secondo contributo della Svizzera in favore di alcuni Stati membri dell’UE e di dare incarico di elaborare il presente progetto da porre in consultazione.
Su questa base, e tenendo conto dei progressi auspicati nell’ambito dell’accordo di accesso al mercato e di cooperazione nonché del chiarimento delle questioni istituzionali, appare opportuno fare un ulteriore passo sul fronte del contributo svizzero e aprire quindi la procedura di consultazione. Dopo la decisione discriminatoria e infondata presa dalla Commissione europea il 21 dicembre 2017 di riconoscere solo per un periodo limitato di tempo l’equivalenza della borsa svizzera, il Consiglio federale si è riservato tuttavia il diritto di riconsiderare le singole fasi. Anche nei prossimi mesi l’Esecutivo continuerà a monitorare la situazione tenendo conto del contesto generale delle relazioni con l’UE e in particolare degli sviluppi nell’ambito di tale equivalenza, importante per tutta la piazza economica. Il 2 marzo 2018 il Consiglio federale ha precisato la propria strategia negoziale nel campo della politica europea. Vista la situazione, valuterà l’insieme delle relazioni Svizzera-UE anche dopo che si sarà conclusa la procedura di consultazione e deciderà sul seguito.
1.3. Effetti del contributo all’allargamento
L’attuale contributo all’allargamento è, o meglio era, destinato ai Paesi dell’UE-13. Nel 2007 il Parlamento stanziò un credito di un miliardo di franchi in favore dell’UE-10; nel 2009 e nel 2014 il contributo è stato esteso, sempre per decisione del Parlamento, ai nuovi Stati membri dell’UE, ovvero Romania e Bulgaria (CHF 257 milioni) e Croazia (CHF 45 milioni). Responsabili dell’attuazione del contributo all’allargamento sono, per parte svizzera, la DSC e la SECO. Tutti i 210 progetti nell’UE-10 sono stati completati entro il giugno del 2017 ed è stato erogato circa il 95 per cento dei fondi. I progetti in Bulgaria e Romania proseguiranno fino alla fine del 2019, quelli in Croazia saranno completati entro il 2024. L’impatto sullo sviluppo nei Paesi partner è stato finora positivo e conferma l’adeguatezza dell’orientamento strategico e del concetto del contributo all’allargamento.
a. Risultati ottenuti
Il contributo all’allargamento aveva l’obiettivo di contribuire a ridurre le disparità economiche e sociali tra i Paesi partner e l’UE-15 nonché all’interno dei Paesi partner. Nelle diverse aree