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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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2L’indicazione e i dati di cui al capoverso 1 devono essere scritti almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il contenitore è immesso sul mercato, in modo ben leggibile e indelebile.

N. 6

6 Disposizioni transitorie

1Per vernici, adesivi di contatto e svernicianti è ammissibile entro il 31 maggio 2020 anche un’etichettatura secondo i numeri 1.2, 2.1 e 3.2 ORRPChim nella versione del 7 novembre 201241.

2Per i contenitori con sostanze stabili nell’aria elencate nell’allegato A del Protocollo di Kyoto, dell’11 dicembre 199742, sulla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto), fino al 31 maggio 2020 è ammessa anche un’etichettatura secondo l’articolo 4.3 ORRPChim nella versione del 7 novembre 2012.

41RU 2012 6161

42 RS 0.814.011