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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine
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Allegato 2.4 (art. 3)
Biocidi
N. 1.3 cpv. 3
3I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applicano al legname che è stato trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti oli di catrame di cui al capoverso 1 ed è impiegato per i binari ferroviari.
N. 4bis
4bis Biocidi contro alghe e muschi 4bis.1 Definizioni
Sono considerati biocidi contro alghe e muschi:
a. i prodotti antialghe per il risanamento di materiali edili appartenenti al tipo di prodotto 2 secondo l’allegato 10 dell’OBioc;
b. i prodotti usati per la preservazione dei lavori in muratura, di materiali compositi o di altri materiali da costruzione diversi dal legno mediante controllo degli attacchi microbiologici e algali appartenenti al tipo di prodotto 10 (preservanti per i materiali da costruzione) secondo l’allegato 10 dell’OBioc.
4bis.2 Divieti
È vietato l’impiego di biocidi contro alghe e muschi:
a. su tetti e terrazze;
b. su spiazzi adibiti a deposito;
c. su e lungo strade, sentieri e spiazzi;
d. su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari.
4bis.3 Etichettatura particolare
1I detentori di autorizzazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 OBioc devono fornire agli acquirenti di biocidi contro alghe e muschi informazioni sui divieti secondo il numero 4bismediante un’etichetta o un’altra indicazione scritta equivalente.
2L’informazione di cui al capoverso 1 deve contenere le seguenti indicazioni: «L’impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato». Deve essere scritta almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui i biocidi sono immessi sul mercato, in modo ben leggibile e indelebile.