Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

Al numero 7.2.2 capoverso 2 lettera b viene introdotta per gli apparecchi e gli impianti che servono alla difesa nazionale una nuova deroga all’obbligo di notifica per gli apparecchi e gli impianti contenenti oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo.

Per i processi di trasformazione chimica che possono generare come sottoprodotto sostanze stabili nell’aria (n. 9), viene introdotto un obbligo di diligenza volto a minimizzare le emissioni di queste sostanze. La prescrizione di una quantità di emissioni non superiore allo 0,5 per cento rispetto alla quantità di sostanza di partenza impiegata è in linea con le vigenti deroghe di cui al n. 6.2 (finora 4.2) capoverso 1 lettera c.

La struttura dell’allegato 1.5 viene adeguata alla prassi normativa corrente, e ciò rende necessaria una nuova versione di questo allegato. L’articolazione dell’allegato 1.5 viene allineata a quella dell’allegato 1.7 e dell’aggiornato allegato 1.4.

4.5 Amianto (all. 1.6)

L’impiego di amianto nonché l’immissione sul mercato e l’esportazione di preparati e oggetti contenenti amianto sono vietati in Svizzera dal 1990 a causa delle proprietà cancerogene e di altre proprietà dannose per la salute evidenziate dalle fibre di amianto (n. 2). Il divieto riguarda anche le rocce amiantifere presenti in natura, poiché, se non vengono adottate sufficienti misure di protezione tecniche e personali, durante la loro lavorazione i lavoratori possono esser esposti agli effetti delle fibre d’amianto pericolosi per la salute.

Alla base di questa modifica vi è un’esigenza espressa dall'Associazione svizzera della pietra naturale (Naturstein-Verband Schweiz NVS). L’associazione si è rivolta all’UFAM facendo notare che in casi eccezionali è necessario l’impiego di rocce amiantifere presenti in natura e di pietre artificiali contenenti amianto per eseguire lavori puntuali di riparazione e restauro in edifici e monumenti architettonici, ad esempio per la sostituzione di lastre per pavimentazioni in serpentino che possono contenere amianto. Allo stato attuale, tuttavia, la legislazione vigente non consentirebbe la riparazione di un pavimento o di un monumento, poiché l’allegato 1.6 dell’ORRPChim non prevede un deroga (soggetta ad autorizzazione) al divieto di immissione sul mercato di oggetti contenenti amianto per ragioni estetiche. L’UFAM ha esaminato la questione posta dall’NSV con gli esperti dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) e dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ed è giunto alla conclusione che, su richiesta, possono essere concesse deroghe a condizioni strettamente limitate. Il divieto generale di immissione sul mercato di oggetti in pietra naturale o artificiale contenti amianto (come pannelli, pavimentazioni, lapidi, statue ecc.) che non sono necessari per lavori di riparazione e restauro rimane immutato.

D’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in futuro l’UFAM deve poter concedere una deroga al divieto di immissione sul mercato di preparati e oggetti contenenti amianto (n. 2 lett. b), se per ragioni estetiche non può essere preso in considerazione alcun materiale sostitutivo privo di amianto per l’esecuzione di lavori puntuali di riparazione e restauro in edifici e monumenti architettonici. Questi preparati e oggetti potranno essere impiegati soltanto se la loro immissione sul mercato è stata autorizzata dall’UFAM (n. 3 cpv. 4). Affinché questa disposizione sia incisiva è necessario un divieto generale d’impiego, che viene ancorato al n. 2 lettera d. Gli esistenti impieghi di oggetti e preparati contenenti amianto continuano ad essere consentiti secondo le disposizioni transitorie (n. 6 cpv. 1). Sono stati inoltre adeguati i capoversi 1 e 2 delle disposizioni transitorie, per sancire che l’impiego di amianto per la fabbricazione di diaframmi nonché l’immissione sul mercato e l’esportazione di diaframmi contenenti amianto sono consentiti solo fino al 30 giugno 2025 come nell’UE13.

13 Regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione, del 22 giugno 2016, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d’amianto (crisotilo), GU L 165 del 23.6.2016, pag. 4. 16/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715