Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

Le altre modifiche riguardano l’etichettatura: per garantire la protezione dei lavoratori, il fabbricante doveva adempiere già in precedenza disposizioni concernenti l’etichettatura (n. 4). In questo modo l’utilizzatore è informato sui pericoli per la salute e può adottare le necessarie misure di protezione secondo la direttiva CFSL e gli opuscoli della SUVA. Nei capoversi 2 e 4 «Etichettatura particolare» vengono ora precisati gli obblighi del fabbricante riguardanti i dati che deve fornire (secondo il cpv. 1). Se l’etichettatura non è possibile, non occorre più presentare una domanda motivata, bensì il fabbricante deve trasmettere le necessarie indicazioni all’utilizzatore in un’altra forma altrettanto chiara. Il capoverso 4 è stato adeguato di conseguenza.

Se durante l’impiego di preparati o oggetti contenenti amianto possono formarsi polveri fini, finora il fabbricante doveva allegare le istruzioni per l’uso di cui al numero 5. Poiché si tratta di un obbligo di informazione, sono stati adeguati di conseguenza il titolo e la frase introduttiva del numero 5. Il contenuto del numero 5 rimane materialmente invariato.

4.6 Mercurio (all. 1.7)

Confronta in proposito le spiegazioni riportate nell’ultimo paragrafo del sottocapitolo 4.18 relativo alle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

4.7 Nonilfenoli etossilati (all. 1.8)

I nonilfenoli etossilati (NPE) sono derivati dei nonilfenoli. Negli impianti di depurazione e nell’ambiente gli etossilati vengono progressivamente degradati a nonilfenoli (NP), che sono tossici per gli organismi acquatici e disturbano il sistema ormonale dei pesci già a concentrazioni basse. Di conseguenza, per proteggere gli organismi acquatici contro un inquinamento cronico con NP14, si prevede di introdurre nell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201) un requisito di qualità delle acque di superficie corrispondente a un valore di concentrazione pari a 43 ng/l. La legislazione svizzera contiene già nell’allegato 1.8 dell’ORRPChim ampi divieti per l’impiego di NPE nei prodotti che vengono eliminati insieme alle acque di scarico, cosicché i tenori di NP riscontrati attualmente nelle acque sono diminuiti nettamente rispetto agli anni Novanta. Secondo Götz et al. (2011),15 tra il 2000 e il 2010 sono state riscontrate in 15 su 25 campioni d’acqua concentrazioni di NP superiori al limite di determinazione; per il valore medio e il 90° percentile sono stati indicati rispettivamente 440 ng/l e1100 ng/l. Da uno studio effettuato su mandato dell’UFAM emerge inoltre che circa il 30 per cento dei valori misurati nelle acque dal 2005 (97 su 346 punti) supera la soglia di 43 ng/l. Alla base del persistente inquinamento possono esserci immissioni da fonti diffuse (come il dilavamento delle pitture16) o da fonti puntuali non rilevate con la summenzionata regolamentazione nell’ORRPChim. Come dimostrato nell’UE, il lavaggio di prodotti tessili importati contenenti NPE è una fonte di inquinamento delle acque con NPE finora non considerata: la valutazione di 12 studi svolti tra il 2007 e il 2014 ha infatti evidenziato che 253 su 474 campioni di tessuto analizzati contenevano NPE in concentrazione superiore al limite di determinazione fino a un tenore massimo di 27 000 mg/kg, in 78 campioni è stata riscontrata una concentrazione superiore a 100 mg/kg. Per ridurre l’esposizione degli organismi acquatici, la Commissione europea è giunta alla conclusione che occorre evitare il rilascio di NPE durante il lavaggio dei prodotti tessili. Il Regolamento (UE) 2016/26, del 13 gennaio 2016,17 recante modifica dell’allegato XVII del

14 Nonilfenolo (NP, n. CAS 25154-52-4) compresi 4-NP ramificato (n. CAS 84852-15-3) e 4-NP lineare (n. CAS 104-40-5).

15 Götz, C.W., R. Kase und J. Hollender (2011). «Mikroverunreinigungen - Beurteilungskonzept für organische Spurenstoffe aus kommunalem Abwasser». Studio su mandato dell'UFAM. Non disponibile in italiano. Eawag, Dübendorf.

16 Le dispersioni polimeriche utilizzate come leganti possono essere state fabbricate utilizzando NPE.

17 Regolamento (UE) 2016/26 della Commissione, del 13 gennaio 2016, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i nonilfenoli etossilati, GU L 9 del 14.1.2016, pag. 1. 17/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715