Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH)18 ha come obiettivo la soppressione di queste emissioni di NPEO.
Sebbene non siano disponibili dati sulle concentrazioni di NPE nei prodotti tessili importati in Svizzera, si presume che la situazione non sia diversa da quella riscontrata nell’UE. Pertanto occorre integrare l’allegato 1.8 dell’ORRPChim con una normativa analoga a quella dell’UE. A tale scopo viene stabilito al n. 1 capoverso 3 che l’immissione sul mercato di prodotti tessili lavabili è vietata se il contenuto di NPE è pari o superiore allo 0,01 per cento rispetto alla componente tessile. Sono considerati prodotti tessili le fibre tessili nonché i prodotti semilavorati e lavorati fabbricati in fibre tessili come filati, tessuti, pannelli a maglia, prodotti tessili per interni, accessori, o abbigliamento. Sono considerati lavabili i prodotti tessili per i quali si può ragionevolmente presumere che saranno lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita. Secondo il numero 2 lettera d, il divieto non si applica ai prodotti ottenuti da prodotti tessili riciclati senza l’impiego di NPE. Secondo il numero 3 capoverso 3, il divieto non si applica inoltre ai prodotti tessili immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° gennaio 2022 (di conseguenza continuano a essere possibili attività sul mercato secondario con prodotti tessili usati). In questo modo viene concesso agli importatori di prodotti tessili un periodo di transizione di tre anni, nel corso dei quali potranno adattarsi alla nuova situazione. A titolo di confronto, per gli operatori dell’UE il divieto entrerà in vigore un anno prima, ossia a febbraio 2021.
Il nuovo divieto interessa soltanto gli importatori di prodotti tessili, dacché le vigenti disposizioni dell’ORRPChim contengono già un divieto dei NPE per l’impiego come prodotti per la lavorazione dei tessili. Di conseguenza viene eliminata una penalizzazione dei fabbricanti svizzeri di prodotti tessili. I costi generati all’estero per la riformulazione dei prodotti impiegati per la lavorazione dei tessili sono stimati (nel periodo 2021 – 2031) a circa 2,9 milioni di euro all’anno. Confrontati con il valore dei prodotti tessili importati (nel 2010: 61 000 milioni di euro), i costi supplementari sono pari allo 0,005 per cento19. I costi supplementari per gli importatori svizzeri sono valutati approssimativamente al 2 per cento di 2,9 milioni di euro, ossia circa 70 000 franchi all’anno. Per contro non è possibile monetizzare l’utilità della normativa, che consiste nella riduzione dell’inquinamento delle acque con un prodotto di degradazione, per il quale è stato dimostrato che interferisce con il sistema ormonale dei pesci.
4.8 Sali di ammonio inorganici (all. 1.9)
Dal 2011, in Francia, i materiali isolanti in cellulosa non possono più essere dotati della sostanza ignifuga acido borico. Di conseguenza, questi materiali isolanti sono stati resi ignifughi utilizzando sali di ammonio. Dopo aver constatato che in condizioni di elevata umidità dell’aria e di PH alto i materiali isolanti in cellulosa contenenti ammonio rilasciano ammoniaca, a metà del 2013 le autorità francesi hanno vietato l’immissione sul mercato di materiali isolanti in cellulosa contenenti sali di ammonio. Al contempo la Francia ha avviato una procedura di limitazione a livello UE, presentando nel 2014 all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo secondo l’allegato XV del regolamento REACH18. La procedura si è conclusa nel giugno 2016 con la pubblicazione del regolamento (UE) 2016/1017 da parte della Commissione20.
18 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea perle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
19 Committee for Risk Assessment (RAC), Committee for Socio-economic Analysis (SEAC): Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on Nonylphenol and Nonylphenol ethoxylates, 9 settembre 2014.
20 Regolamento (UE) 2016/1017 della Commissione, del 23 giugno 2016, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i sali di ammonio inorganici, GU L 166 del 24.6.2016, pag. 1. 18/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715