Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
Dal 1° gennaio 2020 si applicherà un divieto di ricarica per i nuovi prodotti refrigeranti con un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 in impianti con una capacità pari o superiore a 40 tonnellate di CO2 equivalenti e dal 1° gennaio 2030 questo divieto dovrà essere applicato anche ai prodotti refrigeranti rigenerati con un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 (n. 7. cpv. 5). Questi divieti corrispondono alle vigenti norme del regolamento F-Gas europeo. Questa armonizzazione è particolarmente rilevante, poiché regolamentazioni differenti avrebbero come conseguenza l’importazione e il crescente impiego in Svizzera di prodotti refrigeranti vietati nell’UE.
Le prescrizioni riguardanti il controllo della tenuta stagna vengono allineate alla legislazione vigente dell’UE. Come criterio supplementare occorre eseguire il controllo della tenuta stagna per apparecchi e impianti contenenti prodotti refrigeranti stabili nell’aria, la cui capacità corrisponde a più di 5 tonnellate di CO2 equivalenti. Le norme vigenti di cui al precedente numero 3.4 capoverso 1 lettere a e b rimangono in vigore (ora alle lettere a e c).
Occorre apportare modifiche anche in relazione all’obbligo di notifica:
al numero 5.1 (finora n. 5) paragrafo 2 lettera b sono ora riportati i seguenti dati necessari
per la notifica di un impianto: il nome del detentore dell’impianto nonché il nome e la ditta dello specialista incaricato della messa in esercizio. Per motivi pratici questi dati vengono già registrati anche attualmente tramite il modulo di notifica e, pertanto, non è necessario alcun inoltro successivo di dati per gli impianti già notificati.
L’obbligo di notifica viene esteso a tutti gli impianti stazionari che utilizzano prodotti
refrigeranti fluorurati. Alcuni prodotti refrigeranti fluorurati disponibili sul mercato, che non impoveriscono lo strato di ozono né sono stabili nell’aria, formano prodotti di degradazione stabili con effetti tossici sugli organismi acquatici. Anche se, secondo l’attuale stato della tecnica, le concentrazioni nelle acque di superficie dovrebbero rimanere al di sotto dei valori soglia tossicologici a causa della prevedibile quantità impiegata, è comunque necessario un monitoraggio degli sviluppi in base al principio della prevenzione nonché sulla base dell’articolo 46 capoversi 2-3 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01)45.
Con il numero 5.2 viene introdotta una nuova deroga a questo obbligo di notifica per gli
impianti che servono alla difesa nazionale.
4.20 Prodotti estinguenti (all. 2.11)
Dal 1° gennaio 1992 sono vietate l’importazione e l’immissione sul mercato di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono nonché di apparecchi o impianti che contengono questi prodotti estinguenti. Sussistono deroghe per gli usi critici46.
I dati disponibili a seguito dell’obbligo di notifica indicano che, dall’introduzione del suddetto divieto, si registra una continua diminuzione della quantità di prodotti estinguenti installati. Negli ultimi anni, tuttavia, questa diminuzione è rallentata e attualmente sono ancora installate negli impianti circa 96 tonnellate di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono (il 27 % rispetto al 1992). Il rischio di fuoriuscite dagli impianti antiquati aumenta e ciò è particolarmente critico a causa del potenziale di riduzione dello strato di ozono degli halon estremamente elevato. Anche la manutenzione degli impianti non è più garantita, poiché nell’UE questi impianti sono stati messi fuori esercizio già dal 2003 e, di
45 « Il Consiglio federale o i Cantoni possono ordinare che siano allestiti repertori con dati sull’inquinamento atmosferico, su i rumori e sulle vibrazioni, sui rifiuti e sul loro smaltimento nonché sul genere, sulla quantità e sulle proprietà di sostanze e organismi, che tali repertori siano conservati e che siano trasmessi alle autorità che ne fanno richiesta» (art. 46 cpv. 2 LPAmb)»; «Il Consiglio federale può ordinare che siano forniti dati sulle sostanze o sugli organismi che possono minacciare l’ambiente o che vengono messi in commercio per la prima volta» (art. 46 cpv. 3 LPAmb); cfr. anche il testo del messaggio del 1979 concernente la LPAmb.
46 Secondo il numero 2.2 lettera d, quando la sicurezza delle persone negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito o negli impianti nucleari, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell’aria. 33/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715