Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/36: Modifica del Codice civile (CC): Cambiamento di sesso nel registro dello stato civile · 45 pagine
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Secondo la revisione proposta la dichiarazione di modifica dell’iscrizione del sesso non sarà sottoposta ad alcuna condizione. La condizione della sterilizzazione preliminare sarà quindi proibita (v. punto 2.1.1.1).
1.3.4 Legge sui documenti d’identità
Non è necessario modificare la legge sui documenti d’identità (LDI). Questa legge precisa che ogni documento d’identità deve indicare segnatamente il cognome ufficiale, il nome/i e il sesso del titolare45; questi tre dati insieme alla data di nascita, alla cittadinanza e alla statura figurano sul documento d’identità anche in forma elettronicamente leggibile46. Va sottolineato infine che su richiesta, possono figurare sul documento d’identità altri elementi del nome, come il cognome d’affinità o il cognome dell’unione domestica registrata47.
L’ordinanza sui documenti d’identità prevede che il sesso e altri dati siano ripresi dal registro informatizzato dello stato civile48 e precisa che, contrariamente al caso del cambiamento del nome, in caso di cambiamento del sesso o di adozione non si effettua il raggruppamento delle registrazioni49. Ne consegue che il rilascio di nuovi documenti d’identità dopo una modifica dell’iscrizione del sesso è garantito. Non è dunque necessaria alcuna modifica legislativa a tal fine.
1.4 Confronto con il diritto straniero e in particolare europeo
1.4.1 Diritto internazionale
1.4.1.1 Nazioni unite (ONU)
Nel suo rapporto del 4 maggio 201550, l’Alto Commissariato dell’ONU per i diritti umani rammenta che i meccanismi dell’Onu richiedono agli Stati di riconoscere nel loro diritto il genere con il quale le persone transessuali s’identificano, senza prescrizioni abusive come la sterilizzazione, i trattamenti medici imposti o il divorzio (n. 17), e formula una raccomandazione espressa in merito (n. 79 lett. i). In questo contesto il rapporto considera positivamente le legislazioni che permettono il riconoscimento giuridico dell’identità di genere sulla base dell’autodeterminazione delle persone interessate nonché l’introduzione in alcuni Stati di un terzo genere o di un sesso indeterminato (n. 73)51.
45 Art. 2 cpv. 1 LDI.
46 Art. 2 cpv. 2 LDI.
47 Art. 2 cpv. 4 LDI.
48 Art. 10 cpv. 5, 13a e 14 ODI.
49 Art. 35 cpv. 2 e 3 ODI.
50 «Discrimination et violence à l’encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre»; disponibile in francese e inglese sul sito www.un.org > Français > Documents > Recherche > A/HRC/29/23.
51 V. il punto 1.3.2. Per quanto riguarda gli sviluppi a Malta, in Germania e in Francia v. i punti 1.4.3.1, 1.4.3.2 e 1.4.3.4.