Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/36: Modifica del Codice civile (CC): Cambiamento di sesso nel registro dello stato civile · 45 pagine

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dell’iscrizione del sesso e, in via accessoria, del prenome o dei prenomi mediante una procedura giudiziaria dinanzi al tribunale distrettuale competente, che decide in merito alle conclusioni del procuratore di Stato. La procedura è applicabile anche alle persone transgender e a quelle intersessuali.

In assenza di un quadro legislativo specifico, le condizioni e i criteri per ottenere la modifica della menzione del sesso sono stati stabiliti dalla giurisprudenza.

Il 12 maggio 2017 il Governo lussemburghese ha sottoposto al Parlamento un progetto di revisione del Codice civile relativo alla modificazione della menzione del sesso o del/i prenome/i allo stato civile. I lavori parlamentari sono in corso. La revisione proposta mira a sostituire la procedura giudiziaria con una procedura amministrativa rapida, facilmente accessibile e basata sull’autodeterminazione. D’ora in poi ogni persona che ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso indicato nell’atto di nascita potrà chiedere al ministro della giustizia di modificare la menzione del sesso e del suo prenome o dei suoi prenomi (art. 1). Il fatto di non aver subito trattamenti medici, un’operazione chirurgica o una sterilizzazione non può motivare il rifiuto di dar corso alla domanda (art. 2). Questa deve essere accompagnata da una dichiarazione della persona interessata, che attesti la sua convinzione intima e costante di non appartenere al sesso indicato nell’atto di nascita, che certifichi il suo consenso libero e informato e che precisi il prenome o i prenomi desiderati. Il coniuge o il partner deve essere informato dell’intenzione di chiedere una modifica della menzione del sesso (art. 16)98. Per quanto riguarda i minori di cinque anni, la domanda di modifica del sesso e dei prenomi indirizzata al Ministero della giustizia deve essere corredata dal consenso dei titolari dell’autorità parentale o del rappresentante legale. Prima di quest’età, spetta al giudice tutelare decidere nell’interesse del bambino (art. 3 e 4).

1.5 Attuazione

La revisione dovrà essere messa in atto adattando le disposizioni d’esecuzione in materia di stato civile (ordinanza del 28 aprile 200499 sullo stato civile [OSC], ordinanza del 27 ottobre 1999100 sugli emolumenti in materia di stato civile[OESC]; cfr. art. 48 CC), e all’occorrenza nel settore dei documenti d’identità (ordinanza del 20 settembre 2002101 sui documenti d’identità [ODI] e ordinanza del DFGP del 16 febbraio 2010102 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri; v. punto 1.3.4). Bisognerà anche adattare il registro informatizzato dello stato civile (v. punto 3.5)103, nonché i moduli e le direttive in vigore dell’Ufficio federale dello stato civile104 e di fedpol105.

98«Projet de loi relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à

l’état civil et portant modification du Code Civil», disponibile in francese sul sito

www.mj.public.lu > Actualités > 2017/05.

99 RS 211.112.2 100 RS 172.042.110

101 RS 143.11

102 RS 143.111

103 Art. 39, 45a CC e 76 segg. OSC.

104 Art. 6 e 84 OSC.