Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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e di introdurlo nella LRD. Il nuovo diritto avrebbe permesso di comunicare al MROS i casi in cui l’intermediario, pur non avendo il sospetto fondato ai sensi della giurisprudenza dell’articolo 9 LRD, prova comunque un senso di disagio o ha perplessità riguardo a una relazione d’affari.

Il Consiglio federale ha rinunciato a questa proposta per le seguenti ragioni. Anzitutto, essa avrebbe contribuito soltanto in parte a chiarificare la distinzione tra diritto e obbligo di comunicazione. Con la giurisprudenza sull’interpretazione della nozione di «sospetto fondato» ai sensi dell’articolo 9 LRD, i casi di sospetto ricadono tutti nel campo d’applicazione dell’obbligo di comunicazione. È d’altronde difficile delimitare a priori altri casi che ragionevolmente potrebbero rientrare nel campo d’applicazione del nuovo diritto di comunicazione. Giuridicamente, una norma che prevedesse la possibilità di comunicare senso di disagio o perplessità legati al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo sarebbe stata difficile da concepire, in quanto i concetti, vaghi e soggettivi, di disagio o perplessità sono estranei al diritto. In secondo luogo, un simile diritto di comunicazione eccederebbe le esigenze del GAFI e costituirebbe uno «Swiss finish». Infine, un simile diritto comporterebbe un aumento ancor più considerevole delle comunicazioni potenzialmente meno importanti trasmesse al MROS e causerebbe pertanto accresciute difficoltà di gestione delle risorse e delle priorità, o addirittura comporterebbe la necessità di approntare risorse supplementari.

1.2.6 Altre modifiche della LRD

Alcune modifiche della LRD, meno fondamentali, sono proposte da un lato per rafforzare la cooperazione nazionale e dall’altro per migliorare la conformità della legislazione svizzera con le norme del GAFI sulla cooperazione internazionale (Raccomandazione 40). Infine, il diritto di accesso alle collezioni di dati in rapporto con l’obbligo di comunicazione dei sospetti, sancito all’articolo 34 LRD, deve essere escluso, poiché esso si trova in contraddizione con il divieto d’informazione previsto all’articolo 10a della stessa legge. Peraltro, l’esclusione deve essere estesa a tutte le informazioni trasmesse al MROS nell’ambito di una comunicazione di sospetto. La proposta modifica dell’articolo 34 LRD migliorerà la certezza del diritto evitando i conflitti tra due disposizioni della legge.

Cooperazione nazionale

Attualmente, il MROS è autorizzato a scambiare le informazioni necessarie all’applicazione della LRD con le autorità di vigilanza (FINMA e CFCG) e di perseguimento penale nonché con qualsiasi altra autorità federale, cantonale o comunale (art. 29 LRD). Invece, non può scambiare informazioni con gli OAD riconosciuti (art. 24 LRD), poiché questi ultimi non sono né un’autorità di vigilanza in senso stretto né autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 LRD. Gli OAD, cui il legislatore ha affidato compiti di vigilanza sugli intermediari finanziari, sono già autorizzati a scambiare informazioni con la FINMA e con le autorità di perseguimento penale. Occorre dunque introdurre nella LRD una base legale che consenta loro di scambiare direttamente informazioni anche con il MROS (art. 29 cpv. 1bisAP-LRD). Queste proposte miglioreranno l’efficacia della cooperazione nazionale necessaria per l’applicazione della legge.

Trasmissione e utilizzazione delle informazioni provenienti da un ufficio di comunica-

zione estero

Un principio importante della cooperazione internazionale prevede che un’autorità possa trasmettere a un’altra autorità nazionale o a terzi informazioni ricevute da un omologo estero soltanto con l’espressa autorizzazione di quest’ultimo48. Il principio era già iscritto all’articolo 29 capoverso 2terLRD per le informazioni ricevute dal MROS da un omologo estero e da tra-

48 Cifra 3 della nota interpretativa della Raccomandazione 40 del GAFI e principi del Gruppo Egmont per lo scambio d’informazioni tra FIU.