Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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tiene conto unicamente dello scopo di pubblica utilità anziché dell’attività di raccolta e distribuzione di fondi54. Le NPO presenti in Svizzera sono generalmente costituite in forma di associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti CC o di fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti CC. Più raramente, possono essere costituite come società commerciale, ad esempio come società anonima. Peraltro, non tutte le NPO operanti sul nostro territorio sono necessariamente costituite secondo il diritto svizzero. Alcune di esse hanno sede all’estero e svolgono le loro attività in Svizzera per il tramite di succursali o di altri intermediari. Altre, come i trust, hanno la sede e l’amministrazione in Svizzera ma rivestono una forma giuridica di diritto estero.

Raccomandazioni del GAFI relative alle NPO

Il quarto rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera esamina nell’ottica delle NPO i regimi applicabili alle associazioni e alle fondazioni. Il GAFI ritiene generalmente adeguate le disposizioni applicabili a queste ultime, in particolare sotto il profilo della trasparenza. Il rapporto esprime invece un giudizio più critico sulle associazioni. Per quanto concerne la trasparenza delle NPO, evidenzia essenzialmente le seguenti lacune: anzitutto, la Svizzera non è in grado di identificare in tutta la misura necessaria il gruppo delle associazioni a rischio; in secondo luogo i provvedimenti adottati dalle autorità per sensibilizzare il settore delle NPO sono ancora insufficienti55; in terzo luogo, mancano misure per la sorveglianza delle associazioni; infine, gli obblighi di trasparenza imposti alle NPO presentano parziali lacune, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione dei conti annuali, le regole sull’identificazione dei beneficiari e le sanzioni dissuasive in caso di inadempienza56. Il rapporto constata inoltre l’insufficienza delle misure di trasparenza applicabili alle piccole strutture associative per le quali non si può escludere a priori un rischio di finanziamento del terrorismo57 ed evidenzia che occorrerebbero misure per garantire una maggiore visibilità di tali strutture e per evitare lo sfruttamento della loro vulnerabilità58. La Svizzera ha, in particolare, ottenuto il giudizio «parzialmente conforme» per la Raccomandazione 8 sulle NPO59. Nell’ambito della precedente valutazione, invece, aveva ottenuto il giudizio «ampiamente conforme»: ciò significa che nell’ambito del quarto ciclo questa raccomandazione è stata valutata in modo più restrittivo60. Le critiche espresse riguardo alle piccole associazioni hanno influito anche sulla valutazione delle norme sulla trasparenza delle persone giuridiche, il cui livello di efficacia è stato giudicato discreto61. Occorre tener presente che nel giugno 2016 il GAFI ha riveduto la Raccomandazione 8 e la relativa nota interpretativa per meglio definire le categorie di NPO da sottoporre alle esigenze di questa raccomandazione, misure di sorveglianza comprese. Lo scopo della revisione consisteva nell’armonizzare le norme internazionali in materia di trasparenza delle NPO con il rapporto del GAFI del giugno 2014 sulle tipologie e con quello del 2015 sulle corrette prassi. Questi rapporti specificano che non tutte le NPO presentano un rischio elevato di finanziamento del terrorismo, e che non tutte devono essere coperte dalla Raccomandazione 8. Ora lo standard riveduto adotta dunque un approccio basato sul rischio. Di conseguenza, le misure prese da una giurisdizione nazionale devono ora mirare ai rischi principali identificati. Nel febbraio 2020 la Svizzera sarà rivalutata nell’ottica della norma riveduta.

Rapporto del GCRF concernente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrori-

smo per mezzo di NPO

54 GCRF, Rapporto NPO 2017, pag. 7 e 10 segg.

55 Quarto rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera, pag. 192.

56 Quarto rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera, pag. 256.

57 Quarto rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera, pag. 139.

58 Quarto rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera, pag. 188.

59 Quarto rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera, pag. 192.

60 Quarto rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera, pag. 144.

61 Quarto rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera, pag. 139 e 149.