Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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Nell’ambito della valutazione del 200536 relativa alla Svizzera, il GAFI ha esaminato la coerenza e l’efficacia di questo dispositivo, che destinava alle autorità penali i casi in cui il sospetto era meno fondato (art. 305tercpv. 2 CP) rispetto a quelli sottoposti al «filtraggio» del MROS (art. 9 LRD). Occorre inoltre ricordare che nel 1996, in occasione della prima revisione delle Raccomandazioni del GAFI, il diritto di comunicazione è stato soppresso. Da allora le Raccomandazioni prevedono ormai soltanto il corrispondente obbligo.

Per migliorare la coerenza e l’efficacia del dispositivo svizzero di comunicazione, il legislatore ha deciso, come prima mossa, di abolire, dal 1° febbraio 200937, la possibilità di comunicare casi sospetti alle autorità di perseguimento penale. Da allora il MROS è l’unico destinatario delle comunicazioni di sospetto fondate sul diritto di comunicazione.

In prospettiva del quarto ciclo di valutazione del GAFI, svoltosi nel 2016, e alla luce delle critiche formulate nell’ambito della valutazione precedente, nel quadro dell’avamprogetto concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012, il Consiglio federale ha proposto, nel febbraio 2013, di semplificare il sistema di comunicazione dei sospetti38 e di sopprimere il diritto di comunicazione. Tuttavia, la proposta è stata respinta in sede di consultazione e il diritto di comunicazione mantenuto, mentre sono state adottate altre modifiche del sistema.

Uno degli argomenti invocati contro la soppressione del diritto di comunicazione consisteva nella ricorrente difficoltà di determinare la «fondatezza» di un sospetto ai sensi dell’articolo 9 LRD, tanto più che la giuriprudenza non aveva ancora definito la nozione di «sospetto fondato». Di conseguenza, in caso di dubbio l’intermediario finanziario può esercitare il diritto di comunicare, che agisce sia nell’interesse dell’identificazione sia del perseguimento del riciclaggio di denaro39. Da allora la situazione è cambiata. Attraverso i procedimenti penali amministrativi per sospetta violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 9 in combinazione con l’articolo 37 LRD negli ultimi anni si è pervenuti alla conferma da parte delle autorità giudiziarie che il concetto di «sospetto fondato» va interpretato in senso lato. Il Tribunale penale federale40 e il Tribunale federale41, in particolare, hanno deciso che un sospetto è considerato fondato ai sensi dell’articolo 9 LRD quando i chiarimenti delle circostanze secondo l’articolo 6 capoverso 2 LRD non sono sufficienti a dissipare i sospetti. In assenza di chiarimenti entro un termine ragionevole, in virtù del diritto vigente anche un «sospetto semplice» può produrre un obbligo di comunicazione secondo l’articolo 9 LRD.

Su questo sfondo e secondo il diritto vigente, il diritto di comunicazione ai sensi dell’articolo 305tercapoverso 2 CP non ha più un campo d’applicazione. Infatti, la fattispecie sottesa al diritto di comunicazione ricade, alla luce della giurisprudenza, già ampiamente sotto l’obbligo di comunicare dell’articolo 9 LRD. La coesistenza del diritto e dell’obbligo di comunicare può quindi dare luogo a incertezza giuridica per gli intermediari finanziari in quanto all’obbligatorietà della loro comunicazione. È la conclusione a cui perviene il GAFI nella sua valutazione del 2016 relativa alla Svizzera. Secondo il GAFI, sotto il profilo dell’efficacia, il sistema «duale» (diritto e obbligo) che disciplina la segnalazione di operazioni sospette crea delle difficoltà agli intermediari finanziari nella comprensione e interpretazione delle circostanze che comportano

36 Terzo rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera, novembre 2015; http://www.fatf-gafi.org/fr/pays/st/suisse/documents/rapportdevaluationmutuellesuisse.html (disponibile in francese e inglese).

37 Cfr. legge federale del 3 ottobre 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, RU 2009 361.

38 Cfr. rapporto esplicativo del 27 febbraio 2013 per la procedura di consultazione; https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2309/GAFI-2012_Rapporto-espl_it.pdf.

39 Cfr. Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa all’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria, rivedute nel 2012, adottato nel settembre 2013, n. 4.6.2; https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2309/Rapporto_risultati_consultazione_GAFI.pdf.

40 Decisione SK.2014.14 del 18 marzo 2015, E. 4.5.1.1; decisione SK.2017.74 del 19 dicembre 2017, E. 2.2.3.1.

41 Sentenza più recente: 1B_433/2017 del 21 marzo 2018, E. 4.9.