Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine
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per evitare che il diritto e l’obbligo di comunicazione si applichino contemporaneamente a sospetti dello stesso grado. Questa modifica è tesa anche a migliorare l’efficacia del sistema di comunicazione dei sospetti.
Soppressione del termine previsto per l’analisi delle comunicazioni da parte del MROS
Per l’analisi delle comunicazioni basate sull’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD è previsto un termine di 20 giorni feriali (art. 23 cpv. 5 LRD). Con l’abolizione del diritto di comunicazione, in futuro tutti i casi sospetti dovranno essere comunicati sulla base dell’articolo 9 LRD. Questo aggraverà la pressione esercitata sul MROS per riuscire a rispettare il termine di analisi di 20 giorni. Ma questa scadenza non tiene conto già ora della realtà. In determinate circostanze, l’Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione e in tal caso deve avere il tempo di applicare l’articolo 11a LRD. Può anche darsi che debba ricorrere alla cooperazione internazionale per ottenere da un omologo estero le informazioni necessarie alle proprie analisi. Nel 2016, il termine di risposta medio era di 27 giorni feriali46. Occorre inoltre considerare che il MROS deve avere preliminarmente il tempo di preparare la richiesta di informazioni e in seguito il tempo di analizzare le informazioni ricevute. Infine, vi sono comunicazioni che con i documenti esplicativi o giustificativi totalizzano centinaia di pagine. Nel 2016 e nel 2017, poi, il MROS non è riuscito a evadere tutte le comunicazioni che gli sono pervenute. L’obbligo di trattare entro 20 giorni tutte le comunicazioni fondate sull’obbligo di comunicazione, previsto all’articolo 23 capoverso 5 LRD, non può essere mantenuto e pertanto deve essere soppresso. In questo modo il MROS disporrebbe del margine di tempo necessario per dare la precedenza47 alle comunicazioni di sospetto gravi ed evaderle più rapidamente, mentre le comunicazioni meno gravi avrebbero tempi di trattamento più dilatati.
1.2.5.3 Soluzioni esaminate e scartate
Modifica della formulazione dell’articolo 9 LRD
Il Consiglio federale ha esaminato la proposta di adeguare la formulazione dell’articolo 9 capoverso 1 LRD alla formulazione della Raccomandazione 20 del GAFI e sostituire quindi l’espressione «ha il sospetto fondato» con «sospetta o ha motivi ragionevoli di sospettare», rinunciando infine a intervenire in tal senso per le seguenti ragioni. In primo luogo, da alcuni anni esiste una definizione giurisprudenziale della nozione di «sospetto fondato», confermata nel marzo 2018 dal Tribunale federale. Sostituirla con un’espressione non definita avrebbe creato incertezza giuridica, almeno finché la giurisprudenza non si fosse nuovamente pronunciata sulla propria interpretazione. Per di più, la nuova formulazione avrebbe potuto insinuare il dubbio che non fosse necessario chiarire le circostanze prima di procedere a comunicare il sospetto. Questo travisamento avrebbe potuto comportare un forte aumento del numero dei sospetti comunicati e a un simultaneo calo della loro qualità e fondatezza. L’efficacia del sistema di comunicazione e della lotta contro il riciclaggio di denaro ne avrebbe risentito molto. In secondo luogo, il GAFI ha riconosciuto che l’interpretazione giurisprudenziale di «sospetto fondato» è ampiamente conforme alla propria Raccomandazione 20, ragione per cui non si pone di fatto la necessità di modificare formalmente il testo dell’articolo 9 capoverso 1 LRD. La soppressione del diritto di comunicare risponde già in maniera adeguata e soddisfacente alla raccomandazione contenuta nel quarto rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera in relazione al sistema di comunicazione di un sospetto.
Introduzione di un nuovo diritto di comunicazione nella LRD
Il Consiglio federale ha altresì preso in considerazione la possibilità di mantenere il diritto di comunicazione, formulandolo in modo diverso, ossia allontanandosi dal concetto di sospetto,
46 Cfr. rapporto d’attività 2016 del MROS, n. 2.3.2.
47 La priorità è stabilità dal MROS sulla base di differenti criteri. Si tratta di una procedura interna, regolarmente adeguata, che non viene comunicata agli intermediari finanziari.