Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine
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un obbligo di comunicazione al MROS42. Il Gruppo raccomanda quindi alla Svizzera di chiarire il quadro normativo, precisando la distinzione tra diritto e obbligo di comunicazione al fine di evitare che a uno stesso grado di sospetto vengano applicate due norme diverse.
Fondandosi sulla citata giurisprudenza del Tribunale penale federale del 2015, il GAFI ha invece riconosciuto che sul piano tecnico l’obbligo di comunicazione previsto all’articolo 9 LRD è ampiamente conforme alla Raccomandazione 20, secondo cui gli intermediari finanziari devono effettuare una comunicazione se sospettano o hanno fondati motivi di sospettare che dei valori patrimoniali siano il provento di un’attività criminale o in rapporto con il finanziamento del terrorismo. Per giungere a questa conclusione, il GAFI si è basato anche sul parere difeso dal MROS dal 2007, secondo cui gli intermediari finanziari devono effettuare la comunicazione prevista all’articolo 9 LRD qualora secondo varie indicazioni, secondo l’obbligo specifico di chiarimento previsto all’articolo 6 LRD e secondo gli indizi che ne discendono, possono presumere o quantomeno non possono escludere che i valori patrimoniali in questione siano il provento di attività criminali43.
Alla luce di quanto precede, la salvaguardia del diritto di comunicazione non si giustifica più. Tanto più che il confine tra diritto e obbligo di comunicazione si è ulteriormente assottigliato con le modifiche introdotte dalla legge federale del 12 dicembre 201444 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (di seguito: legge GAFI del 2014). L’obbligo di comunicazione previsto all’articolo 9 LRD, ad esempio, non comporta più il blocco automatico dei beni (tranne nel caso particolare delle comunicazioni fondate sull’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD). Pertanto, le conseguenze di una comunicazione che si fondi sull’articolo 9 LRD o sull’articolo 305tercapoverso 2 CP sono le medesime: i beni in questione non vengono bloccati automaticamente. Inoltre, se in base all’analisi effettuata dal MROS il caso è trasmesso alle autorità di perseguimento penale, il trattamento è sempre il medesimo: in entrambe le ipotesi i beni vengono bloccati per cinque giorni (art. 10 cpv. 2 LRD).
1.2.5.2 Soluzione proposta
Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale propone di chiarire il sistema di comunicazione dei sospetti al MROS abolendo il diritto di comunicazione previsto nel CP e sopprimendo quindi il termine di 20 giorni per l’analisi delle comunicazioni di sospetto. Per rafforzare la certezza giuridica il Consiglio federale propone di ancorare nell’ORD l’interpretazione giurisprudenziale della nozione di «sospetto fondato» secondo l’articolo 9 capoverso 1 LRD in maniera analoga all’articolo 20 capoverso 1 ORD in relazione all’obbligo di comunicazione dei commercianti.
Abolizione del diritto di comunicazione
Il diritto di comunicazione previsto nel CP permette agli intermediari di informare il MROS nei casi in cui nutrono il sospetto (semplice) che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari siano di origine criminale45. Tuttavia, in considerazione della giurisprudenza, simili sospetti devono essere comunicati già oggi al MROS in virtù dell’articolo 9 LRD, tranne che se i chiarimenti delle circostanze prescritti in tale situazione dall’articolo 6 capoverso 2 LRD permettono di dissipare i sospetti. Il diritto di comunicazione non ha dunque più ragion d’essere e deve essere abolito.
L’abolizione del diritto di comunicazione attua la raccomandazione con la quale, nel quarto rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera, il GAFI chiede di chiarire il quadro normativo
42 Cfr. par. 315 del quarto rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera.
43 Cfr. introduzione al rapporto d’attività 2007 dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, pubblicato nell’aprile 2008; https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/jabe/jbmros-2007-i.pdf.
44 RU 2015 1389
45 I valori patrimoniali devono provenire da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’art. 305bis numero 1bis CP.