Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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smettere ad altre autorità ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2bis(autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni). Non esiste invece una disposizione analoga per quanto concerne le autorità di vigilanza di cui all’articolo 29 capoverso 1 LRD (FINMA e CFCG). Occorre dunque completare l’articolo 29 capoverso 2terLRD con un esplicito rimando alle autorità di cui al capoverso 1. Lo stesso principio va applicato anche allo scambio previsto dalla nuova normativa tra il MROS e gli OAD.

Il diritto di accesso accordato alle persone interessate da informazioni provenienti da un omologo estero del MROS deve essere disciplinato espressamente nella LRD. A tal fine, l’avamprogetto completa l’articolo 35 LRD con un nuovo capoverso 1bische autorizza l’Ufficio di comunicazione a comunicare alle persone interessate le informazioni provenienti da omologhi esteri con l’esplicito consenso di questi ultimi. In caso di domanda di accesso agli atti, il MROS dovrà quindi contattare l’ufficio di comunicazione estero che gli ha fornito le informazioni per chiedergli di autorizzarlo a consentire l’accesso alle informazioni in questione.

Un altro principio importante della cooperazione internazionale prevede che le informazioni scambiate debbano essere utilizzate soltanto per i fini per i quali esse sono state richieste o fornite (n. 3 della nota interpretativa relativa alla Raccomandazione 40, principio di specialità). L’autorità che riceve le informazioni deve pertanto rispettare le condizioni di utilizzazione imposte dall’autorità che le ha fornite. Questo vale anche quando le informazioni ricevute da un omologo estero vengono trasmesse con il consenso di quest’ultimo a un’altra autorità nazionale. In genere, per non eludere le norme applicabili in materia di assistenza giudiziaria, gli omologhi esteri autorizzano il MROS a trasmettere le informazioni ricevute alle autorità di perseguimento penale, a condizione che tali informazioni non vengano utilizzate come mezzi di prova. Di conseguenza, queste informazioni, risultanti dalla cooperazione internazionale, non devono essere versate agli atti di un procedimento penale. Questa restrizione dell’utilizzazione delle informazioni può trovarsi in contrasto con un’interpretazione estensiva del principio del rispetto dei diritti della difesa previsto nel Codice di procedura penale (CPP)49, in virtù del quale tutte le informazioni devono essere versate agli atti. Per evitare conflitti interpretativi che potrebbero portare a una violazione delle condizioni di utilizzazione imposte dalle autorità estere, occorre una base legale formale che preveda esplicitamente l’obbligo per le autorità di perseguimento penale di rispettare le condizioni di utilizzazione definite dal MROS. Tali condizioni rispecchieranno ovviamente quelle imposte dagli omologhi esteri. A tal fine, l’avamprogetto propone l’introduzione di un nuovo capoverso nell’articolo 29a LRD.

Esclusione del diritto di accesso alle collezioni di dati in rapporto con comunicazioni di sospetto o informazioni trasmesse al MROS

In virtù dell’articolo 34 capoverso 1 LRD, gli intermediari finanziari tengono collezioni separate di dati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione. Attualmente, il diritto di accesso ai sensi dell’articolo 8 della legge federale del 19 giugno 199250 sulla protezione dei dati (LPD) delle persone interessate a queste collezioni di dati è escluso soltanto durante l’analisi effettuata dal MROS e fintanto che perduri il blocco dei beni previsto all’articolo 10 LRD (art. 34 cpv. 3 LRD). Tuttavia, da quando è entrata in vigore la modifica dell’articolo 10a capoverso 1 LRD introdotta dalla legge GAFI del 2014, il divieto di informare il cliente in merito a una comunicazione di sospetto non conosce più limiti di tempo. Queste due disposizioni devono ora essere armonizzate. Infatti, accordando alle persone interessate l’accesso alle collezioni di dati in questione, l’intermediario finanziario violerebbe de facto il divieto di informare il cliente. Per questa ragione, nella prassi gli intermediari finanziari negano in genere il diritto di accesso invocando il divieto illimitato di informare il cliente. Tuttavia, questa situazione è insoddisfacente. Per ragioni legate alla certezza del diritto, occorre quindi escludere illimitatamente il diritto di accesso alle collezioni di dati in rapporto con comunicazioni di sospetto.

49 RS 312.0

50 RS 235.1