Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine
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Siccome le informazioni raccolte nell’ambito dell’aggiornamento devono essere documentate e conservate, si propone di introdurre l’obbligo generale ed esplicito di aggiornamento periodico dei dati in un nuovo capoverso dell’articolo 7 LRD sull’obbligo di allestire e conservare documenti.
1.2.5 Modifica del sistema di comunicazione dei sospetti a MROS
1.2.5.1 Contesto
La Svizzera ha istituito un sistema particolare di comunicazione dei sospetti di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, in cui coesistono ancora un obbligo e un diritto di comunicazione. Tale sistema distingue i sospetti che giustificano una comunicazione al MROS, in base al loro grado, in sospetti fondati e sospetti semplici. A queste due categorie corrispondono due disposizioni legali diverse: l’articolo 9 LRD (obbligo) e l’articolo 305tercapoverso 2 CP (diritto).
Questo sistema «duale» ha origini storiche. L’articolo 305bisCP che punisce il riciclaggio di denaro, entrato in vigore il 1° agosto 1990, ha posto gli intermediari finanziari di fronte a un dilemma. Da un canto, essi non avevano il diritto di segnalare alle autorità competenti i loro sospetti sull’origine criminale di determinati valori patrimoniali, poiché un simile passo poteva costituire una violazione del segreto professionale. D’altro canto, se omettevano di comunicare queste informazioni alle autorità di perseguimento penale, potevano rendersi colpevoli del reato di riciclaggio di denaro. Di conseguenza, per risolvere il dilemma, il legislatore ha introdotto all’articolo 305tercapoverso 2 CP un diritto di comunicazione, entrato in vigore il 1° agosto 1994. Da allora tale diritto costituisce un atto permesso dalla legge ai sensi dell’articolo 14 CP32.
L’introduzione del diritto di comunicazione faceva seguito anche alle prime raccomandazioni del GAFI del 1990. La Raccomandazione 16 di allora auspicava infatti l’istituzione di un diritto o di un obbligo di comunicazione. Con la prima direttiva del 199133 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, l’Europa ha optato per la soluzione unica dell’obbligo di comunicazione. Il legislatore svizzero ha invece preferito evitare di introdurre un obbligo di comunicazione nel CP, lasciando al diritto amministrativo il compito di disciplinare la questione34. All’epoca, la nuova LRD era in corso di elaborazione e in essa sarebbe stato introdotto un obbligo di comunicazione.
All’epoca della sua introduzione, il diritto di comunicazione prevedeva una comunicazione del sospetto «alle autorità svizzere preposte al perseguimento penale e alle autorità federali designate dalla legge». Nel 1994 il MROS non esisteva ancora. Le comunicazioni erano dunque destinate essenzialmente alle autorità cantonali di perseguimento penale. Con l’entrata in vigore della LRD, il 1° aprile 1998, agli altri destinatari si è aggiunto il MROS. In seguito, con l’introduzione delle nuove competenze processuali federali in materia di criminalità organizzata e di criminalità economica, è stato inserito tra i destinatari delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 305tercapoverso 2 CP anche il Ministero pubblico della Confederazione35. La legge permetteva agli intermediari finanziari di scegliere a quale organo rivolgersi (autorità di perseguimento penale o MROS) in virtù di tale disposizione.
32 Cfr. messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell’organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere); FF 1993 III 193.
33 Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, Gazzetta ufficiale L 166/77 del 28.06.1991.
34 Cfr. messaggio summenzionato, n. 2.3.1.
35 RU 2003 3043, 3045; FF 2002 4815