Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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rivestono una certa importanza economica, ossia che non oltrepassano una somma di bilancio di 10 milioni di franchi, una cifra d’affari di 20 milioni di franchi e/o 50 posti di lavoro a tempo pieno. Le fondazioni, invece, sono tutte obbligate a iscriversi nel registro di commercio e acquisiscono la personalità giuridica soltanto con l’iscrizione;

 contabilità: solo le associazioni tenute a iscriversi nel registro di commercio hanno l’obbligo

di tenere una contabilità e di presentare i conti secondo le disposizioni del CO. Le altre tengono soltanto una contabilità delle entrate e delle uscite e del patrimonio;

 ufficio di revisione: solo le associazioni che rivestono una certa importanza economica (cfr.

criteri di cui sopra) sono tenute a designare un ufficio di revisione (art. 69b CC). In linea di principio, tutte le fondazioni sono tenute a designare un ufficio di revisione, tranne le fondazioni ecclesiastiche e le fondazioni di famiglia (art. 87 cpv. 1bisCC). Inoltre, in virtù dell’articolo 83b capoverso 2 CC, l’autorità di vigilanza può liberare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione se il bilancio complessivo della fondazione è inferiore a 200 000 franchi per due esercizi consecutivi, la fondazione non organizza collette pubbliche o altre liberalità e la revisione non è necessaria per rilevare con esattezza lo stato del patrimonio e i risultati d’esercizio della fondazione68;

 vigilanza: le fondazioni sono sottoposte in via di principio alla vigilanza di un’autorità am-

ministrativa (art. 84 CC)69, mentre le associazioni non sono sottoposte ad alcun tipo di sorveglianza amministrativa;

 altre norme di trasparenza: contrariamente alle società commerciali (società anonime, so-

cietà a garanzia limitata ecc.), le fondazioni e le associazioni non sono tenute a identificare i loro aventi economicamente diritto. Secondo la legge, le associazioni non sono nemmeno obbligate a tenere un elenco con nome e indirizzo dei loro soci. Le fondazioni e le associazioni non sono tenute ad avere un rappresentante domiciliato in Svizzera (amministratore, membro del consiglio di fondazione o direttore). Contrariamente alla maggior parte degli ordinamenti giuridici esteri, il diritto svizzero non prevede un obbligo generale di pubblicazione dei conti per le persone giuridiche. Tale obbligo non esiste dunque né per le società commerciali, né per le fondazioni e le associazioni. Il diritto privato svizzero non impone a queste organizzazioni altri obblighi di trasparenza e in particolare non prevede l’identificazione dei beneficiari o dei donatori delle NPO.

1.2.7.2 Attuazione Obiettivi, contenuto e campo d’applicazione

La riforma proposta persegue i seguenti obiettivi:

- circoscrivere il rischio di un possibile sfruttamento delle associazioni svizzere per scopi legati al finanziamento del terrorismo o al riciclaggio di denaro;

- evitare di destabilizzare o scoraggiare le attività legittime delle NPO in Svizzera, grazie a misure mirate, efficaci e proporzionate di lotta contro gli abusi;

- facilitare la gestione dei rischi specifici alle NPO interessate da parte degli intermediari finanziari.

Per raggiungere questi obiettivi, l’avamprogetto sottopone le associazioni esposte a un rischio accresciuto di sfruttamento – ossia quelle che partecipano prevalentemente ad attività di raccolta o distribuzione di fondi all’estero per scopi caritatevoli – a norme di trasparenza simili a

68Art. 1 cpv. 1 dell’ordinanza del 24 agosto 2005 concernente l’ufficio di revisione delle fondazioni;

RS 211.121.3.

69 Le fondazioni ecclesiastiche sottostanno alla sorveglianza interna della comunità religiosa cui appartengono. Le fondazioni di famiglia non sono invece soggette ad alcuna autorità di vigilanza (art. 87 CC).