Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine
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esenzione perde la sua ragion d’essere. Queste associazioni sono allora sottoposte a regole di pubblicità analoghe a quelle previste per le altre persone giuridiche, e quindi all’obbligo di iscriversi nel registro di commercio, di designare un ufficio di revisione e di tenere una contabilità. In genere, le NPO non rientrano in questa seconda categoria e in linea di principio non sono pertanto tenute a iscriversi nel registro di commercio. Queste associazioni coltivano generalmente anche contatti al di fuori della cerchia dei loro soci, per esempio con i donatori o con i beneficiari delle loro attività. Esiste dunque anche un interesse pubblico ad avere accesso alle informazioni di base che le riguardano. In virtù degli articoli 957 e seguenti CO, l’obbligo di iscriversi nel registro di commercio per le associazioni a rischio comporterebbe per queste associazioni anche l’obbligo di tenere una contabilità.
L’avamprogetto rinuncia a introdurre un obbligo generale di iscrizione per tutte le associazioni, in quanto una simile misura limiterebbe in modo sproporzionato la libertà di associazione garantita dalla Costituzione federale (Cost.)70; l’obbligo proposto riguarda dunque soltanto le associazioni che presentano un rischio maggiore di sfruttamento per scopi legati al finanziamento del terrorismo o al riciclaggio di denaro, vale a dire quelle che partecipano prevalentemente ad attività di raccolta o distribuzione di fondi all’estero per scopi caritatevoli. La misura proposta è intesa a favorire la prevenzione, l’identificazione e la repressione degli abusi. Essa consentirà di censire in tutto il territorio svizzero le associazioni considerate a rischio maggiore e di accedere alle informazioni sui loro rappresentanti, la loro sede e il loro scopo sociale. Inoltre, i controlli effettuati dalle autorità del registro di commercio al momento dell’iscrizione e il deposito dei documenti giustificativi miglioreranno la qualità delle informazioni disponibili. La misura rafforzerà anche la fiducia del pubblico nel fatto che le risorse messe a disposizione delle associazioni vadano a beneficio dei legittimi destinatari e non siano dirottate per altri scopi. All’occorrenza, i donatori potranno infatti verificare facilmente che l’associazione sia effettivamente iscritta nel registro di commercio e che rispetti tutte le norme di trasparenza previste dalla legge.
2. Obbligo di tenere un elenco dei soci
Per migliorare la trasparenza delle associazioni tenute a iscriversi nel registro di commercio, l’avamprogetto prevede di introdurre nel CC una norma analoga a quella prevista dal CO per le società di capitali e le società cooperative71. La norma imporrà alle associazioni interessate di tenere un elenco dei loro soci, con nome e indirizzo, accessibile in Svizzera in qualsiasi momento, e farà loro obbligo di conservare i documenti giustificativi su cui si fonda l’iscrizione per almeno dieci anni a contare dalla cancellazione del socio dall’elenco.
Attualmente, la legge non obbliga le associazioni a tenere un elenco dei soci. Benché tali elenchi siano generalmente necessari per organizzare le assemblee generali e registrare le adesioni e le dimissioni dei membri, in pratica non vengono sempre allestiti. Il vigente diritto non garantisce dunque che le autorità o gli intermediari finanziari possano accedere alle informazioni sulle persone che detengono il controllo dell’associazione. In mancanza di un tale elenco, le autorità e gli intermediari finanziari non hanno nemmeno la possibilità di verificare se tra i soci di un’associazione vi siano persone politicamente esposte o figuranti negli elenchi delle persone e organizzazioni legate al terrorismo. Del resto, il diritto svizzero non prevede un numero minimo di soci né per la costituzione di un’associazione né dopo. Secondo la dottrina, un’associazione può acquisire la personalità giuridica e continuare a esistere anche con soli due membri o addirittura uno solo. Data la semplicità delle formalità previste per la costituzione, il rischio che queste organizzazioni vengano utilizzate per scopi abusivi non è irrilevante. Esiste dunque un interesse a istituire la possibilità di verificare facilmente, per mezzo di un elenco dei membri, se l’associazione è controllata da un ristretto numero di soci o addirittura da uno solo di essi.
70 RS 101
71 Art. 686 CO per le società anonime, art. 790 CO per le società a garanzia limitata e art. 837 CO per le società cooperative.