Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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quelle esistenti per le altre persone giuridiche. Al pari delle fondazioni e delle società commerciali, anche le associazioni rette dalla nuova normativa dovranno ormai sottostare agli obblighi seguenti:

- richiedere l’iscrizione nel registro di commercio;

- designare un rappresentante domiciliato in Svizzera (quest’obbligo non si applica alle fondazioni);

- tenere un elenco dei soci, con nome e indirizzo, che sia accessibile in Svizzera in qualsiasi momento.

Conformemente alle conclusioni del rapporto del GCRF e in linea con l’approccio adottato dal GAFI dal 2016, il presente avamprogetto riguarda soltanto le associazioni che partecipano ad attività di raccolta o distribuzione di fondi da o per l’estero per scopi caritatevoli, a causa del rischio particolare legato a questo tipo di attività. In particolare, l’avamprogetto intende coprire le situazioni in cui la raccolta o la distribuzione di fondi si svolge all’estero. Le altre associazioni non sono invece interessate dalla nuova normativa. L’avamprogetto copre dunque la definizione di NPO stabilita dal GAFI e non travalica quanto richiesto dalle raccomandazioni. Mantenendo l’esenzione dall’obbligo di iscrizione nel registro di commercio per le piccole associazioni che non presentano rischi particolari di finanziamento del terrorismo o di riciclaggio di denaro, propone una soluzione adeguata con un impatto ridotto sull’attrattività della piazza Svizzera per l’insediamento di associazioni.

La riforma proposta riguarda tutte le NPO e rinuncia a introdurre nella legge criteri più precisi per distinguere la categoria delle associazioni a rischio secondo la valutazione fornita nel rapporto del GCRF sui rischi (cfr. n. 2.2.1.4 di detto rapporto) alla quale si applicherebbero le nuove disposizioni. In particolare, rinuncia ad allestire un elenco di attività o paesi esentabili. Evidentemente, un’associazione che finanzia la costruzione di un teatro in Francia non presenta lo stesso rischio di una che si occupa di soccorrere la popolazione civile in Siria. Tuttavia, l’apprezzamento dei rischi evolve continuamente, sicché risulta difficile stabilire distinzioni a livello di legge. I criteri applicabili all’identificazione dei rischi di sfruttamento potranno essere perfezionati a livello di ordinanza grazie alla delega prevista nell’avamprogetto. L’ordinanza potrà così essere periodicamente aggiornata in funzione dell’evoluzione della situazione internazionale. Quantunque possano anch’esse procedere alla raccolta o alla distribuzione di fondi, le fondazioni sono anch’esse escluse dal progetto. Come riconosciuto dal GAFI, la vigilanza statale e le norme di trasparenza più severe alle quali le fondazioni sono sottoposte sono sufficienti per contrastare gli abusi. L’approccio basato sul rischio, auspicato dal GAFI, non impone pertanto l’adozione di ulteriori misure nei loro confronti.

Misure proposte

1. Obbligo di iscrizione nel registro di commercio

Le associazioni sono le uniche persone giuridiche di diritto privato esonerate dall’obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Il relativo anonimato di cui godono e l’assenza di un sistema di vigilanza statale analogo a quello previsto per le fondazioni rendono difficoltosa la loro identificazione e il controllo delle loro attività da parte delle autorità amministrative o penali. Oggi come oggi è pertanto impossibile conoscere il numero complessivo delle associazioni esistenti in Svizzera, e a maggior ragione è impossibile allestire un elenco delle associazioni in funzione del tipo di attività da esse svolto o del loro profilo di rischio, come auspicherebbe il GAFI. Il pubblico non ha neanche modo di verificare facilmente l’esistenza di un’associazione, il suo scopo o l’identità delle persone che la rappresentano.

L’esonero dall’obbligo di iscrizione nel registro di commercio è assolutamente giustificato per le associazioni locali che non esercitano attività commerciali e coltivano poche relazioni al di fuori della cerchia dei loro soci. Per le associazioni di questo tipo, il bisogno di pubblicità è inferiore a quello che caratterizza altre tipologie di persone giuridiche. Al contrario, quando un’associazione esercita un’attività commerciale o raggiunge una certa importanza, una simile