Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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L’obbligo legale di tenere un elenco dei soci soddisfa le esigenze del GAFI sulla trasparenza delle persone giuridiche (Raccomandazione 24). La Raccomandazione 24 si applica non solo alle società, ma a tutti i tipi di persone giuridiche, associazioni comprese. La misura proposta consentirà dunque di migliorare la conformità giuridica delle associazioni alle raccomandazioni del GAFI.

3. Obbligo di avere un rappresentante in Svizzera

Contrariamente agli altri tipi di persone giuridiche disciplinati dal CO72, le associazioni non sono tenute a designare un rappresentante in Svizzera. Un’associazione può quindi essere diretta da persone residenti all’estero, ciò che ostacola notevolmente l’accesso alle informazioni sulle sue attività e sui suoi soci73.

L’obbligo di avere un rappresentante domiciliato in Svizzera e autorizzato ad accedere all’elenco dei soci garantisce alle autorità la possibilità, in caso di avvio di un procedimento nei confronti dell’associazione, di interrogare una persona fisica in grado di fornire le informazioni utili senza dover ricorrere ai meccanismi dell’assistenza internazionale. Per di più, tale obbligo soddisfa le esigenze del GAFI sulla trasparenza delle persone giuridiche, le quali presuppongono che le informazioni sui soci debbano essere sempre disponibili a livello nazionale per poter essere fornite rapidamente dietro richiesta74.

Misure esaminate e scartate

1. Disciplinamento della raccolta di fondi

Un’alternativa all’introduzione di nuove norme di trasparenza nel diritto delle persone giuridiche per limitare il rischio di abusi consisterebbe nel disciplinare direttamente l’attività a rischio, vale a dire la raccolta e la distribuzione di fondi a scopi caritatevoli. Si potrebbero introdurre misure di diritto pubblico per uniformare le norme vigenti nei vari Cantoni e sottoporre questo tipo di attività a un’autorizzazione amministrativa. In tal caso la raccolta e la distribuzione di fondi potrebbero essere riservate a organismi debitamente autorizzati e in grado di fornire sufficienti garanzie di trasparenza. Una simile misura richiederebbe tuttavia un coordinamento tra diritto federale e cantonale.

2. Disciplinamento del riconoscimento dello statuto di pubblica utilità nel diritto fiscale

Il diritto fiscale federale e cantonale prevede la possibilità di accordare un’esenzione dall’imposta alle persone giuridiche che perseguono uno scopo di pubblica utilità75. Il regime fiscale precisa i criteri che un’associazione, una fondazione o una società deve soddisfare per ottenere l’esenzione. Tali criteri potrebbero essere adeguati in base al sistema applicato in Germania (cfr. n. 1.3.2), per prevenire i rischi di sfruttamento e migliorare la trasparenza delle NPO. . Una simile misura comporterebbe un cambiamento di paradigma, in quanto conferirebbe alle autorità fiscali un ruolo di maggior peso nella lotta contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro. Inoltre, richiederebbe un coordinamento tra diritto federale e cantonale.

3. Sorveglianza amministrativa delle associazioni

72 Art. 718 cpv. 4, 814 cpv. 3 e 898 cpv. 2 CO.

73 La situazione è la stessa per le fondazioni, ma la vigilanza esercitata dalle autorità statali su di esse consente in una certa misura di ovviare all’assenza di un rappresentante in Svizzera. Il progetto di revisione rinuncia pertanto a introdurre una norma corrispondente per le fondazioni.

74 Raccommandazione 24 del GAFI e criteri 24.4, 24.10 nonché nota a piè di pagina 51 della metodologia di valutazione 2013 del GAFI; http://www.fatf-gafi.org > Publications > Evaluations mutuelles.

75 Cfr. art. 56 lett. g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e art. 23 cpv. 1 lett. f della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14).