Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
A differenza delle fondazioni, le associazioni non sottostanno alla sorveglianza di un’autorità statale. I meccanismi di autodisciplina esistenti in Svizzera consentono di esercitare un determinato controllo sulle attività delle NPO. Si pensi in particolare alle norme della fondazione ZEWO e ai certificati rilasciati alle organizzazioni che accettano di sottoporsi al suo controllo76. Questa forma di sorveglianza è però meramente facoltativa e gli organismi di autodisciplina controllano soprattutto le grandi organizzazioni. Le piccole associazioni affiliate sono invece poco numerose. Le associazioni classificate come NPO sono sottoposte a una determinata sorveglianza anche da parte delle autorità fiscali, ma l’efficacia di tale sorveglianza nella lotta contro gli abusi legati al finanziamento del terrorismo è limitata77. Si potrebbe quindi immaginare di sottoporre le associazioni a rischio maggiore che rientrano nella definizione di NPO alla sorveglianza di un’autorità amministrativa. Tuttavia, occorrerebbe preventivamente identificare tali associazioni. Questa misura dovrebbe dunque essere combinata con la loro iscrizione nel registro di commercio. Ma una sorveglianza efficace delle associazioni implicherebbe la creazione di un’autorità di sorveglianza o la riorganizzazione di un’autorità esistente, e quindi la necessità di destinare a tale compito importanti risorse supplementari. Essa comporterebbe inoltre una restrizione non irrilevante della libertà di associazione. Quantunque una simile misura possa contribuire a rafforzare la conformità con le esigenze del GAFI, i vantaggi previsti non giustificano gli investimenti necessari e pertanto questa soluzione è stata scartata.
4. Obbligo di designare un ufficio di revisione
Secondo il diritto vigente, l’obbligo di sottoporre la contabilità a un ufficio di revisione è previsto soltanto per le grandi associazioni. I valori soglia per l’assoggettamento delle associazioni a tale obbligo rimangono molto elevati (somma di bilancio di 10 milioni, cifra d’affari di 20 milioni, 50 posti di lavoro a tempo pieno). Nel campo del finanziamento del terrorismo, gli importi in gioco sono spesso di gran lunga inferiori. La somma di bilancio e la cifra d’affari non sono dunque criteri pertinenti per valutare i rischi di sfruttamento, che non possono essere esclusi neanche per le associazioni più piccole. L’abbassamento dei valori soglia previsti dalla legge per l’assoggettamento non consentirebbe dunque di raggiungere l’obiettivo perseguito dalla riforma. Per giunta, coinvolgerebbe anche associazioni che non presentano rischi particolari. Per queste ragioni, la misura è stata scartata.
Nel caso delle associazioni considerate a rischio, sussiste un interesse pubblico a verificare che le risorse messe loro a disposizione vadano realmente a beneficio dei legittimi destinatari e non vengano dirottate per altri fini. Si tratta non solo di evitare che i fondi servano al finanziamento del terrorismo o al riciclaggio di denaro, ma anche di salvaguardare la fiducia dei donatori. La verifica dei conti da parte di un ufficio di revisione consentirebbe di accertare che i bilanci presentati da un’associazione siano redatti in modo corretto e rispecchino la provenienza e la destinazione effettive dei fondi. In virtù dell’efficacia di tale misura, tutte le fondazioni sono sottoposte, salvo se liberate dall’autorità di vigilanza, all’obbligo di designare un ufficio di revisione (art. 83b CC). Lo scopo di questa norma consiste nel garantire che i beni destinati alla fondazione vengano utilizzati conformemente alla volontà del fondatore. Analogamente, la designazione di un ufficio di revisione per le associazioni considerate a rischio consentirebbe di verificare che i fondi raccolti vadano effettivamente a beneficio dei legittimi destinatari. Un simile obbligo contribuirebbe considerevolmente a rafforzare la trasparenza e la sorveglianza delle piccole strutture associative per le quali non può essere escluso un rischio di finanziamento del terrorismo. Esso contribuirebbe inoltre a rafforzare la fiducia della collettività dei donatori e degli intermediari finanziari nell’integrità delle NPO operanti all’estero. La misura sottoporrebbe però le associazioni a un regime più severo di quello previsto per le società commerciali, le quali hanno la possibilità di ricorrere a un «opting-out» (art. 727a cpv. 3
76 Secondo il suo statuto, la fondazione ZEWO si prefigge di promuovere la trasparenza e l’onestà delle organizzazioni di pubblica utilità che raccolgono donazioni. La fondazione rilascia un certificato di qualità e fornisce informazioni sulle organizzazioni di pubblica utilità che raccolgono donazioni. Ad oggi, oltre 500 organizzazioni svizzere hanno ottenuto il certificato di qualità ZEWO (per ulteriori informazioni si veda www.zewo.ch).
77 Quarto rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera, pag. 94.