Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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CO). Pertanto, talune NPO potrebbero costituirsi in società commerciale per eludere l’obbligo di designare un ufficio di revisione. D’altra parte, la revisione dei conti comporta un onere importante per le associazioni, che molto spesso dispongono di scarse risorse. Questa soluzione scoraggerebbe dunque le legittime attività delle associazioni e penalizzerebbe la piazza svizzera in termini di attrattività per le NPO estere. Essa può di conseguenza essere considerata eccessiva.

5. Pubblicazione dei conti annuali

Nell’ambito dell’ultima valutazione relativa alla Svizzera, il GAFI ha rimproverato al nostro Paese di violare gli obblighi di trasparenza imposti alle NPO, e in particolare l’obbligo di pubblicare il bilancio annuale. Tuttavia, secondo la Raccomandazione 8, riveduta nel giugno 2016, la pubblicazione dei conti annuali non è più obbligatoria, benché sia tuttora considerata come possibile misura atta a garantire la trasparenza e la sorveglianza. Inoltre, le altre persone giuridiche (tranne le società quotate in borsa) non sottostanno a un simile obbligo. Poiché l’obbligo di iscrizione nel registro di commercio per le associazioni a rischio, previsto dal presente progetto, comporta ora anche l’obbligo di tenere una contabilità (art. 957 CO), se lo ritengono necessario gli intermediari finanziari potranno chiedere alle associazioni con cui avviano o già intrattengono una relazione d’affari di poter accedere ai loro conti. Dal punto di vista della gestione dei rischi legati agli intermediari finanziari, l’introduzione di un obbligo di pubblicazione dei bilanci non è pertanto imperativa. Quindi, dato che il GAFI non impone esplicitamente la pubblicazione dei conti annuali, e considerate le altre misure esistenti e in preparazione, tese a garantire la trasparenza e la sorveglianza delle associazioni a rischio (in particolare l’obbligo di iscrizione nel registro di commercio e di presentazione dei conti o la sorveglianza da parte delle autorità fiscali) nonché per garantire l’uguaglianza tra le forme giuridiche, il Consiglio federale non reputa necessaria l’adozione di misure supplementari.

1.2.8 Introduzione di un obbligo di patente per l’acquisto di vecchi metalli preziosi

1.2.8.1 Situazione iniziale

Nella LCMP i vecchi metalli preziosi vengono inseriti tra le materie da fondere (art. 1 cpv. 3 lett b e c LCMP). In questa categoria rientrano, tra l’altro, i (vecchi) gioielli da smaltire e i cascami provenienti dalla lavorazione che possono essere usati per il recupero di metalli preziosi. Il commercio di tali beni è delicato in quanto gli articoli (anche rubati) possono essere facilmente monetizzati. I titolari di una patente di fonditore sottostanno già oggi ad ampi obblighi di diligenza derivanti dalla LCMP. Inoltre sono considerati intermediari finanziari ai sensi della LRD e sono pertanto soggetti alle relative disposizioni. Invece, gli acquirenti di vecchi metalli preziosi che acquistano merci in Svizzera e le esportano per lavorarle non sottostanno a nessun obbligo di diligenza e di documentazione specifico, al di fuori di singole disposizioni cantonali. A ciò si aggiunge il fatto che in questo campo le transazioni vengono eseguite principalmente in contanti.

Le basi giuridiche indicate nella LCMP e nella LRD presentano una lacuna in relazione all’acquisto di vecchi metalli preziosi. La LCMP non prescrive più alcun tipo di restrizione dall’abolizione dell’autorizzazione di commercio per tali negozi giuridici del 1° giugno 200878. Alla LRD viene assoggettata unicamente l’attività di commercio di metalli preziosi bancari e monete (art. 2 cpv. 3 lett. c LRD in combinato disposto con l’art. 5 cpv. 1 lett. a, b ed e ORD). Il testo della legge prevede, inoltre, obblighi di diligenza anche per i commercianti che nell’ambito di una transazione commerciale ricevono più di 100 000 franchi in contanti (art. 8a LRD). Generalmente si tratta, tuttavia, di privati che vendono singoli gioielli nel corso di campagne d’ac-

78 Legge federale del 21 dicembre 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione; RU 2008 2265.