Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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limita lo scambio con gli OAD alle sole informazioni.

Il capoverso 2terrispecchia un principio importante della cooperazione internazionale, secondo il quale per trasmettere a un’autorità nazionale le informazioni provenienti da un ufficio di comunicazione estero occorre preventivamente il consenso di quest’ultimo. Tale principio è generalmente applicabile, a prescindere dal tipo di autorità interessata. Detto altrimenti, il consenso è necessario anche quando l’autorità è un’autorità competente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, il capoverso 2terprevede la necessità dell’esplicito consenso preventivo soltanto in caso di trasmissione alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni di cui al capoverso 2, ma non in caso di trasmissione alla FINMA o alla CFCG. Per colmare questa lacuna e iscrivere nella legge un principio che il MROS applica già nell’ambito dell’assistenza amministrativa con la FINMA e la CFCG, l’avamprogetto aggiunge un riferimento alle autorità di vigilanza di cui al capoverso 1.

Il principio dell’esplicito consenso preventivo si applica anche in caso di trasmissione a terzi che non sono autorità (pubbliche) in senso stretto. Al capoverso 2teroccorre dunque prevedere anche un riferimento esplicito agli OAD di cui al capoverso 1bis.

Art. 29a cpv. 2bis

Uno dei compiti principali assegnati al MROS consiste nel sostenere le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il MROS adempie tale compito in particolare per mezzo di analisi approfondite delle comunicazioni di sospetto trasmesse dagli intermediari finanziari. Tali analisi si basano sulle informazioni provenienti da varie fonti, alcune delle quali confidenziali (informazioni di polizia o altro) e altre pubbliche. Il MROS raccoglie informazioni anche mediante scambio di informazioni con i propri omologhi esteri.

Quest’ultimo canale riveste un’importanza cruciale, poiché nei casi comunicati al MROS la maggior parte dei reati preliminari è commessa all’estero90. Pertanto l’ottenimento delle informazioni necessarie per il tramite degli omologhi esteri dei Paesi interessati è indispensabile per riunire gli elementi che servono per completare l’incarto da trasmettere alle autorità di perseguimento penale. In genere, però, gli omologhi esteri subordinano a determinate condizioni l’utilizzazione delle informazioni trasmesse al MROS. Il Consiglio federale si è già pronunciato sull’obbligo degli Uffici di comunicazionefinanziari di rispettare le condizioni di utilizzazione delle informazioni imposte dagli omologhi esteri91. Queste condizioni devono essere rispettate anche dalle altre autorità svizzere alle quali il MROS trasmette le informazioni ricevute dall’estero.

Molti omologhi del MROS autorizzano ad esempio la trasmissione di queste informazioni alle autorità di perseguimento penale, ma non permettono che le informazioni siano utilizzate nel procedimento penale come mezzi di prova.

Il rispetto dei diritti della difesa, sancito nel CPP, è uno dei pilastri del sistema giudiziario di uno Sato di diritto come la Svizzera. L’interpretazione di tale principio da parte dei pubblici ministeri non è però sempre uniforme. Alcuni procuratori pubblici ne derivano l’obbligo di integrare negli atti procedurali tutti i documenti trasmessi dal MROS, anche se non costituiscono un mezzo di prova. I documenti del MROS potrebbero contenere informazioni provenienti da un omologo che ne ha esplicitamente vietato l’acquisizione agli atti. Per evitare un’utilizzazione delle informazioni contraria alle condizioni imposte dall’omologo estero, la soluzione più semplice per il MROS consiste nel non trasmettere questo tipo di informazioni alle autorità di perseguimento penale. Questa situazione non è certo ideale, poiché la conoscenza di determinate

90 GCRF, Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera, giugno 2015, pag. 4.

91 Messaggio del 27 giugno 2012 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF 2012 6199, pag. 6212-6213.