Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine
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in virtù dell’articolo 11a LRD.
Il capoverso 3 dell’articolo 34 LRD va anch’esso modificato per rimediare a un’analoga incertezza del diritto. Dal 1° gennaio 2016, il divieto di informare il cliente ai sensi dell’articolo 10a capoverso 1 LRD non conosce più limiti di tempo, mentre l’esclusione del diritto di accesso previsto all’articolo 34 capoverso 3 LRD è invece illimitata. Tale esclusione vale soltanto durante l’analisi della comunicazione da parte del MROS o fintanto che perdura il blocco dei beni previsto all’articolo 10 LRD. Anche in questo caso, l’esclusione del diritto di accesso non deve conoscere limiti di tempo, onde evitare che l’intermediario finanziario venga a trovarsi nella situazione di incertezza del diritto appena descritta. Con la proposta estensione del capoverso 1, l’esclusione illimitata varrà tanto per le collezioni separate di dati contenenti documenti relativi alle comunicazioni, quanto per quelle relative alle richieste presentate dal MROS in virtù dell’articolo 11a LRD.
L’esclusione illimitata nel tempo del diritto di accesso alle collezioni di dati che gli intermediari finanziari devono gestire in modo separato secondo il capoverso 1 assicura la coerenza tra gli articoli 34 e 10a LRD, rafforzando così la certezza del diritto. Essa migliora anche l’efficacia del sistema di comunicazione di sospetti. Una volta terminati l’analisi del MROS e il blocco dei beni previsto all’articolo 10 LRD, è probabile che la persona interessata possa accedere alle collezioni di dati benché il dossier sia ancora sottoposto alle verifiche preliminari di un’autorità di perseguimento penale. Accedendo agli atti, la persona interessata scoprirà non solo che è stata effettuata una comunicazione di sospetto al suo riguardo, ma anche che la comunicazione è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale. Se queste ultime non hanno (ancora) deciso di bloccare i beni in questione, la persona interessata potrebbe tentare di sottrarsi a un’eventuale confisca in Svizzera trasferendo i beni in una giurisdizione nota per la sua scarsa cooperatività in materia di assistenza giudiziaria. Questa eventualità potrebbe compromettere il procedimento penale.
Un altro aspetto riguarda l’intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione. Consentendo al cliente gli di accedere agli atti relativi alla comunicazione effettuata al MROS, l’intermediario svela al cliente i sospetti che gli sono sorti nei suoi confronti. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi il cliente interrompe la relazione d’affari, poiché il rapporto di fiducia con l’intermediario viene meno. Più raramente, qualche cliente potrebbe addirittura fare causa all’intermediario. Se ha effettuato una comunicazione al MROS in buona fede, l’intermediario finanziario è tutelato dalle disposizioni dell’articolo 11 LRD. Ma una procedura civile o penale può comunque comportare inconvenienti più o meno importanti. La possibilità di perdere un cliente e gli altri inconvenienti legati al diritto di accesso potrebbero scoraggiare gli intermediari finanziari a effettuare una comunicazione al MROS. Affinché la LRD possa raggiungere il proprio obiettivo, ossia la lotta efficace contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, gli intermediari finanziari devono poter effettuare le opportune comunicazioni al MROS senza dover temere di perdere i loro clienti o dover affrontare altri inconvenienti.
Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale ritiene che l’interesse generale della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo giustifichi l’adozione di una base legale formale ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD che possa impedire in ogni momento l’accesso del cliente alle collezioni separate di dati ai sensi dell’articolo 34 capoverso 1 LRD.
Art. 35 cpv. 1bis
Lo scambio di informazioni tra uffici di comunicazione nazionali (Financial Intelligence Units, FIU) sottostà alle procedure previste dai principi del Gruppo Egmont. Il Consiglio federale ha già avuto occasione di pronunciarsi in merito all’obbligo degli uffici di comunicazione di rispettare le condizioni di utilizzazione delle informazioni imposte dai loro omologhi esteri92. Le
92 Messaggio del 27 giugno 2012 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF 2012 6199,