Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo

norme del GAFI hanno ripreso esplicitamente taluni principi del Gruppo Egmont, e in particolare la necessità del previo consenso per trasmettere a terzi informazioni provenienti da un omologo estero.

Se una persona interessata chiede al MROS il diritto di accesso, la vigente LRD non prevede condizioni particolari per l’accesso alle informazioni provenienti da un omologo estero. In genere, tuttavia, le condizioni di utilizzazione imposte dalle FIU proibiscono esplicitamente alla persona interessata l’accesso alle informazioni trasmesse. In circostanze particolari93 e d’intesa con l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, nell’ambito di alcune domande di accesso il MROS si è già rivolto agli omologhi esteri in questione per chiedere loro l’autorizzazione di informare la persona interessata in merito al contenuto delle informazioni trasmesse. Salvo opposizione da parte dell’omologo estero, le persone interessate hanno potuto essere informate in merito alle informazioni in possesso del MROS.

Alla luce di questa constatazione, il Consiglio federale propone di non negare sistematicamente l’accesso alle informazioni fornite da un omologo estero solo perché al momento dell’invio di tali informazioni al MROS l’omologo ne ha vietato la trasmissione alla persona interessata. Al contrario, il Consiglio federale intende consentire la comunicazione alla persona interessata, ma con l’esplicito consenso dell’ufficio di comunicazione estero. In altre parole, in caso di richiesta di accesso, il MROS dovrà rivolgersi all’omologo estero che ha fornito le informazioni in questione (e spesso si tratta della FIU del Paese da cui proviene la persona) per ottenere il consenso che la persona interessata può accedere a tali informazioni. Con questa soluzione il Consiglio federale intende assicurarsi che le autorità interessate facciano tutto quanto possibile per garantire la massima trasparenza e il rispetto del diritto di accesso previsto all’articolo 8 della legge federale del 13 giugno 200894 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP).

Art. 38 Violazione dell’obbligo di verifica

La disposizione penale già applicata ai commercianti per la violazione dell’obbligo di verifica viene estesa ai consulenti al fine di assicurare il rispetto di tale obbligo.

Art. 39 Violazione dell’obbligo di rifiutare o interrompere la relazione d’affari

In caso di sospetto di riciclaggio di denaro i consulenti sono tenuti a rifiutare o a interrompere la relazione d’affari. Nell’articolo 39 AP–LRD viene suggerita l’introduzione di una norma penale per la violazione di tale dovere. Questa proposta segue l’attuale sistematica della LRD ed è parte integrante della soluzione in esame, più compatibile per il settore, che prevede semplicemente il rifiuto e l’interruzione della relazione d’affari anziché l’obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro. Si tratta di un’infrazione passibile di multa che può essere commessa sia intenzionalmente sia per negligenza. L’entità massima della multa ammonta a 500 000 in caso di violazione intenzionale o a 150 000 franchi in caso di negligenza e corrisponde pertanto alla pena comminata in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione. Il perseguimento penale compete al DFF95. In combinazione con l’obbligo di verifica, la norma penale proposta si prefigge di garantire che non vengano fornite consulenze da parte di attori svizzeri in relazione al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo o a un’organizzazione criminale.

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93 Ad esempio, l’informazione proveniente dall’estero era datata, oppure la persona interessata era già stata condannata per gli stessi fatti nel Paese da cui provenivano le informazioni.

94 RS 361

95 Art. 50 LFINMA.