Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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2.2 Codice civile

Art. 61

Cpv. 2 n. 3

Il diritto vigente prevede l’obbligo di iscrizione nel registro di commercio soltanto per le associazioni che svolgono un’attività commerciale o che, in ragione della loro importanza economica, sottostanno all’obbligo di revisione. L’avamprogetto estende l’obbligo di iscrizione anche alle associazioni che presentano un rischio maggiore di essere sfruttate, ovvero quelle che partecipano prevalentemente alla raccolta o alla distribuzione di fondi all’estero per scopi caritatevoli. L’avamprogetto intende coprire le situazioni in cui la raccolta o la distribuzione di fondi avviene al di fuori dei confini svizzeri. Tale definizione comprende i casi in cui la raccolta avviene in Svizzera e la distribuzione all’estero, la raccolta e la distribuzione avvengono all’estero e la raccolta avviene all’estero e la distribuzione in Svizzera. Le associazioni che non rispettano l’obbligo di iscrizione potranno essere iscritte d’ufficio nel registro di commercio secondo la procedura descritta nell’ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)96.

Rientrano nel campo d’applicazione delle nuove norme sulla trasparenza le associazioni che adempiono tre criteri cumulativi: 1) raccolta o distribuzione di fondi per scopi caritatevoli 2) attività esercitata a titolo principale 3) fondi raccolti o distribuiti all’estero.

1. Raccolta e distribuzione di fondi per scopi caritatevoli

Il criterio dell’attività di raccolta o distribuzione di fondi per scopi caritatevoli corrisponde alla definizione di NPO formulata dal GAFI97. A questo riguardo occorre sottolineare che il GAFI definisce il concetto di fondi in modo ampio98. La definizione di NPO formulata dal GAFI implica che i fondi raccolti siano destinati a uno scopo caritatevole, religioso, culturale o educativo, o ad altri tipi di «opere buone». Lo scopo caritatevole previsto dalle nuove disposizioni corrisponde allo scopo di utilità pubblica applicato nel diritto fiscale. Il concetto di scopo caritatevole non dovrebbe dunque causare difficoltà di delimitazione. Le associazioni sportive, ricreative e di mutuo aiuto non rientrano in tale definizione99. Non vi rientrano nemmeno le associazioni economiche, come le associazioni professionali, padronali o di lavoratori, che perseguono la difesa degli interessi economici comuni dei loro soci.Esse sono pertanto escluse dal campo di applicazione dell’avamprogetto.

Per raccolta di fondi si intende qualsiasi contributo volto prevalentemente a fornire un aiuto all’associazione o alle opere buone che essa sostiene. In questo contesto è irrilevante se i contributi siano stati sollecitati o meno. Per contro le quote versate dai soci dell’associazione100, le sovvenzioni statali, i redditi delle attività delle associazioni, le prestazioni di sponsorizzazione e in generale tutti i contributi volti a ottenere una controprestazione dall’associazione sono esclusi dalla definizione di raccolta di fondi. Inoltre, per distribuzione di fondi si intende ogni contributo versato dall’associazione senza controprestazione con lo scopo di fornire un aiuto al beneficiario. I contributi in natura e i servizi offerti possono essere assimilati a

96 RS 221.411, art. 152 segg.

97 Cfr. glossario del GAFI, secondo il quale l’espressione NPO designa «a legal person or arrangement or organisation that primarily engages in raising or disbursing funds for purposes such as charitable, religious, cultural, educational, social or fraternal purposes, or for the carrying out of other types of ‹good works›».

98 Cfr. glossario relativo alle 40 Raccommandazioni: «Le terme fonds désigne tous les types d’avoirs, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs».

99 Cfr. rapporto sulle NPO, n. 1.3; cfr. anche Circolare n. 12 dell’AFC dell’8 luglio 1994 sull’esenzione fiscale delle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica o fini di culto; deducibilità delle liberalità.

100 Si intende con ciò le quote statutarie versate dai soci attivi, per le quali ogni socio o categoria di soci riceve la stessa prestazione (ad es. rivista, ingresso, sconto) come controprestazione.